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Versamento Contributo Sindacale, CCNL Chimici

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Art. 63

(Versamento dei Contributo Sindacale)

Per la riscossione dei Contributo Sindacale, l’impresa provvederà a trattenere, sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, l’importo del contributo associativo su delega.

All’impresa verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità annuale debitamente sottoscritta dal lavoratore.

Tale delega si intenderà tacitamente rinnovata anno per anno, salvo esplicita disdetta da parte dell’interessato, da comunicare almeno 30 giorni prima della normale scadenza, che sarà operativa dal 1º gennaio dell’anno successivo.

La delega dovrà contenere l’indicazione dell’Organizzazione sindacale cui l’impresa dovrà versare il contributo, nonché della percentuale dell’1% da calcolare sul minimo tabellare e I.P.O. in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di riscossione e versamento, non dà luogo al rinnovo delle deleghe già sottoscritte.

L’impresa trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza mediante versamento ad un istituto bancario sul conto corrente indicato dallo stesso Sindacato. Le trattenute ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati mensilmente.

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