Sei qui: risorse » ccnl chimico farmaceutico » salvaguardia impianti
Appendice 10
Salvaguardia degli impianti: linee-guida
Premessa
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti e dell’ambiente devono essere in ogni occasione garantite.
Le parti:
– condividono che la gestione delle relazioni industriali a livello aziendale, fatti salvi i rispettivi autonomi ruoli, si sviluppi costruttivamente favorendo soluzioni positive alle eventuali situazioni di conflittualità;
– convengono che l’esercizio del diritto di sciopero venga espletato tenendo in particolare considerazione i problemi relativi alla sicurezza delle persone, alla salvaguardia dell’integrità degli impianti e alla tutela dell’ambiente;
– sono consapevoli che l’esercizio degli impianti, in particolare di quelli a ciclo continuo, richiede di limitare al massimo i regimi transitori nelle unità al fine di evitare fenomeni di deterioramento progressivo, di obsolescenza accelerata e di possibile rischio.
A. Le parti convengono sulla necessità che, ove insorgano situazioni conflittuali di natura sindacale, impresa e R.S.U., prima di adottare iniziative unilaterali, fatte salve eventuali diverse intese aziendali in proposito, ricerchino soluzioni condivise, tramite una procedura ispirata, a titolo esemplificativo, alle seguenti linee-guida.
1) Attivazione, tramite richiesta scritta, da una delle parti, di un esame congiunto in merito alla problematica insorta, da realizzarsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Qualora nell’incontro di cui sopra non si realizzi la composizione della controversia, verrà convocato da una delle parti un nuovo incontro che dovrà tenersi entro 5 giorni lavorativi successivi alla convocazione.
A tale incontro ciascuna delle parti parteciperà con l’assistenza della propria Associazione – Organizzazione territoriale.
2) Qualora la procedura di cui sopra non avesse risolto il contenzioso, l’eventuale proclamazione di uno sciopero dovrà essere comunicata tempestivamente all’impresa.
Tale comunicazione dovrà contenere:
– l’indicazione della unità produttiva e del personale interessato;
– la data fissata per lo sciopero e la durata dello stesso;
– la motivazione dello sciopero.
3) Con particolare riferimento agli impianti complessi, in ogni caso entro 48 ore precedenti la data di effettuazione di uno sciopero e in relazione alle sue modalità, si realizzeranno intese che dovranno prevedere:
– gli assetti degli impianti;
– la composizione delle squadre di sicurezza;
– le modalità per la gestione delle altre attività;
– le prestazioni minime indispensabili.
B. Nel caso in cui non si dovessero raggiungere intese a livello aziendale, Federchimica, Farmindustria e le OO.SS. nazionali o le competenti rispettive strutture territoriali, su richiesta di una delle parti, promuoveranno un incontro con R.S.U. ed impresa al fine di favorire accordi coerenti con lo spirito delle presenti linee-guida..