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Salvaguardia Impianti Linee , CCNL Chimici

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Appendice 10

Salvaguardia degli impianti: linee-guida

Premessa

La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti e dell’ambiente devono essere in ogni occasione garantite.

Le parti:

– condividono che la gestione delle relazioni industriali a livello aziendale, fatti salvi i rispettivi autonomi ruoli, si sviluppi costruttivamente favorendo soluzioni positive alle eventuali situazioni di conflittualità;

– convengono che l’esercizio del diritto di sciopero venga espletato tenendo in particolare considerazione i problemi relativi alla sicurezza delle persone, alla salvaguardia dell’integrità degli impianti e alla tutela dell’ambiente;

– sono consapevoli che l’esercizio degli impianti, in particolare di quelli a ciclo continuo, richiede di limitare al massimo i regimi transitori nelle unità al fine di evitare fenomeni di deterioramento progressivo, di obsolescenza accelerata e di possibile rischio.

A. Le parti convengono sulla necessità che, ove insorgano situazioni conflittuali di natura sindacale, impresa e R.S.U., prima di adottare iniziative unilaterali, fatte salve eventuali diverse intese aziendali in proposito, ricerchino soluzioni condivise, tramite una procedura ispirata, a titolo esemplificativo, alle seguenti linee-guida.

1) Attivazione, tramite richiesta scritta, da una delle parti, di un esame congiunto in merito alla problematica insorta, da realizzarsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Qualora nell’incontro di cui sopra non si realizzi la composizione della controversia, verrà convocato da una delle parti un nuovo incontro che dovrà tenersi entro 5 giorni lavorativi successivi alla convocazione.

A tale incontro ciascuna delle parti parteciperà con l’assistenza della propria Associazione – Organizzazione territoriale.

2) Qualora la procedura di cui sopra non avesse risolto il contenzioso, l’eventuale proclamazione di uno sciopero dovrà essere comunicata tempestivamente all’impresa.

Tale comunicazione dovrà contenere:

– l’indicazione della unità produttiva e del personale interessato;

– la data fissata per lo sciopero e la durata dello stesso;

– la motivazione dello sciopero.

3) Con particolare riferimento agli impianti complessi, in ogni caso entro 48 ore precedenti la data di effettuazione di uno sciopero e in relazione alle sue modalità, si realizzeranno intese che dovranno prevedere:

– gli assetti degli impianti;

– la composizione delle squadre di sicurezza;

– le modalità per la gestione delle altre attività;

– le prestazioni minime indispensabili.

B. Nel caso in cui non si dovessero raggiungere intese a livello aziendale, Federchimica, Farmindustria e le OO.SS. nazionali o le competenti rispettive strutture territoriali, su richiesta di una delle parti, promuoveranno un incontro con R.S.U. ed impresa al fine di favorire accordi coerenti con lo spirito delle presenti linee-guida..

(Estratto dal rinnovo contrattuale 10 maggio 2006)

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