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Linee Guida Congiunte Premio Partecipazione, CCNLi

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Appendice 3

Linee-guida congiunte sul premio di partecipazione

1) Il premio di partecipazione è un elemento centrale all’interno di una costruzione contrattuale che vuole ispirare a logiche di coinvolgimento e di partecipazione la contrattazione articolata. Come per numerosi altri aspetti del contratto, per la negoziazione di tale premio si assume a riferimento l’obiettivo del miglioramento della produttività e competitività delle imprese, condizione essenziale perché le stesse possano concorrere a realizzare condizioni di sviluppo economico e sociale.

In considerazione della volontà politica che è stata congiuntamente espressa dalle parti che hanno stipulato il contratto nazionale e sintetizzata con la particolare denominazione assunta, è fondamentale l’adozione a livello aziendale di un metodo partecipativo per la contrattazione economica di secondo livello.

Tale metodo può delinearsi come segue:

– trasparenza nella considerazione delle condizioni specifiche dell’impresa e negli obiettivi di miglioramento;

– condivisione dei programmi di intervento da realizzare;

– chiarezza nei distinti ruoli tra le parti necessaria per un corretto ruolo negoziale;

– credibilità reciproca e quindi coerenza di comportamenti.

Le parti, con l’art. 16 del contratto (c.c.n.l. 19 marzo 1994), hanno assunto l’impegno a concordare le presenti linee-guida nell’intento di facilitare la coerente applicazione delle norme stesse in tutte le imprese soggette all’obbligo contrattuale.

Nel soddisfare tale impegno le parti esprimono l’auspicio che con la contrattazione di secondo livello si superino i ritardi e le incomprensioni che possono essersi verificati in alcune realtà e si realizzi il miglioramento e la diffusione di un sistema partecipativo di relazioni industriali.

2) La norma contrattuale indica chiaramente come il premio di partecipazione sia un istituto tipicamente aziendale.

In questo senso le presenti linee-guida e gli indirizzi che autonomamente verranno forniti dalle parti nazionali hanno come obiettivo di fornire gli opportuni riferimenti generali per l’attività negoziale aziendale. Le soluzioni concrete vanno realizzate a livello di singole realtà adattando le norme e le indicazioni generali alle condizioni e caratteristiche specifiche.

Questa esigenza va tenuta ben presente in un settore come quello chimico caratterizzato da profonde differenze tra le imprese in termini di:

– struttura: piccole, medie e grandi imprese; attività prevalentemente produttiva, attività di servizio;

– settore di appartenenza;

– mercati: altre imprese, consumatori finali;

– condizioni di lavoro: lavoro a turni, lavoro giornaliero.

Queste differenze incidono profondamente sul peso del costo del lavoro, sulle scelte strategiche e sui comportamenti del management e dei lavoratori e non possono pertanto non influenzare i negoziati sul premio di partecipazione.

Premessa l’esigenza di diversità applicative vanno però ribaditi alcuni concetti validi in ogni contesto. In particolare:

– il punto di riferimento per il premio di partecipazione è il raggiungimento di obiettivi concordati di miglioramento della produttività della singola realtà operativa e dell’andamento economico della singola impresa;

– lo sviluppo della logica partecipativa seguendo il metodo di cui al punto 1 presuppone la piena legittimazione dei soggetti aziendali e la capacità di:

– impostare confronti basati sui necessari elementi di conoscenza delle strategie aziendali secondo quanto previsto nella Parte I del c.c.n.l. (19 marzo 1994);

– concordare gli obiettivi e programmi cui collegare il premio;

– seguire l’evoluzione dei conseguenti parametri di riferimento.

A tal fine, se del caso, si assumeranno iniziative di carattere formativo per quanti svolgano un ruolo importante nella negoziazione e nel monitoraggio del premio di partecipazione.

3) Diversamente dagli altri istituti retributivi correlati esclusivamente alla prestazione, il premio di partecipazione è per sua natura variabile in rapporto al raggiungimento dell’insieme degli obiettivi concordati. La relativa entità e la corrispondente erogazione è determinata a consuntivo, una volta cioè che siano verificati il miglioramento della produttività e dell’andamento economico aziendale.

4) Va tenuto presente che rientrano a pieno titolo nel concetto di miglioramento della produttività programmi ed azioni che accrescano e consolidino la qualità dei prodotti, dei processi e servizi, riducano i costi e migliorino l’efficienza dell’azienda.

In un settore tecnologicamente avanzato e fortemente competitivo la ricerca della “qualità” e dell’eccellenza assume infatti un significato particolarmente rilevante.

La produttività poi è chiaramente il frutto dell’ottimale combinazione di più fattori.

In tal senso è preferibile che, ai fini del collegamento con il premio, si faccia riferimento ad un insieme articolato di elementi sia pure attribuendo agli stessi, se del caso, un peso diverso in rapporto alla prevalenza degli obiettivi specifici che si intendono realizzare.

A titolo di esempi, non esaustivi, elenchiamo nell’Allegato 1 alcuni parametri di riferimento utili per misurare la produttività.

5) Per quanto produttività e andamento economico siano spesso correlati va osservato come questa correlazione possa essere diversa tra le imprese e tra le singole realtà, in rapporto al livello tecnologico ed alle caratteristiche del mercato specifico.

Con riferimento alle sopra citate condizioni nell’ambito di ciascun accordo andranno definiti:

– gli indici di riferimento della produttività e dell’andamento economico riferiti ad uno specifico anno o a medie tra più anni;

– le quantità di premio in rapporto alle quantità di miglioramento della produttività e dell’andamento economico;

– il grado di influenza (peso) sul premio del miglioramento della produttività e del miglioramento dell’andamento economico.

Nello stabilire le modalità con le quali i fattori di produttività e di andamento economico possono influenzarsi tra di loro, va previsto che a fronte dei risultati in termini di produttività il premio potrà variare a seconda del grado di raggiungimento degli obiettivi di andamento economico dell’impresa così come, a fronte dei risultati in termini di andamento economico, il premio potrà variare in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività.

Riteniamo utile allegare (All. 2) una scaletta di possibili parametri di riferimento per la determinazione dell’andamento economico.

6) L’accordo del luglio 1993 indica chiaramente che il contratto aziendale a contenuto economico ha validità quadriennale. Nel confermare questa scelta, va tenuto presente che diversi sopravvenienti fattori significativi per l’impresa possono motivare la variazione di obiettivi/programmi e parametri all’interno del quadriennio.

Questa variabilità va fronteggiata definendo con l’accordo quadriennale le regole, condizioni e modalità per percepire i significativi fattori di cui sopra, ad esempio attraverso il monitoraggio degli andamenti, e per realizzare eventuali variazioni per il futuro senza pregiudicare il carattere quadriennale del negoziato.

7) La natura collettiva del premio non esclude che le cifre da erogare possano essere differenziate, anche all’interno di una stessa realtà, per realizzare una migliore condizione di equità distributiva.

Peraltro il premio non può porsi in contraddizione con le logiche che presiedono alla determinazione dei miglioramenti retributivi e che privilegiano la coerenza con i diversi livelli di professionalità e con la prestazione lavorativa.

8) Il contratto, nel suo insieme e in molte sue parti, si fa carico della necessità di concorrere a contenere gli effetti occupazionali delle crisi e ristrutturazioni lasciando alla volontà delle parti la scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole realtà e delle possibilità reali di offrire un contributo in questa direzione coerente con le esigenze di competitività.

Alla luce di ciò ben si comprende la possibilità che il contratto indica di destinare le maggiori risorse prodotte alla occupazione anziché alla distribuzione di benefici economici.

Questa opzione può essere esercitata a livello aziendale in rapporto a specifiche condizioni e nella consapevolezza della variabilità del premio. Ad esempio, nelle realtà ove tra Direzione aziendale ed R.S.U. se ne individui l’utilità e praticabilità e sulla base di quanto previsto alla Parte III del contratto (c.c.n.l. 19 marzo 1994), possono finanziarsi iniziative temporanee di riduzioni di orario che consentano recuperi di organici, senza appesantire i costi fissi e consolidati dell’impresa così come possono realizzarsi i programmi di riqualificazione previsti dalla stessa Parte III del contratto (c.c.n.l. 19 marzo 1994).

Allegato 1

Esempi di parametri di produttività

– Volume prodotto

– Volume spedito

– Quantità ore lavorate

– Scarti di produzione

– Reclami dai clienti

– Prodotti a norma

– Utilizzo impianti

– Bilancio materiali (consumi energetici, consumi specifici)

– Tempi progetti rispetto ai prComunicati Stampavi

– Costo progetti ricerca rispetto ai piani

– Tempi di attraversamento

– Consumi energetici

– Efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna

Allegato 2

Esempi di parametri di andamento economico

– Fatturato (depurato da fattori esterni)

– Margine operativo lordo (MOL)

– Risultato corrente

– Utile

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