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Art. 21 – Trattenute per risarcimento danni
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati at lavoratore non appena l’impresa ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.