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Art. 47
(Inizio e fine del lavoro)
L’inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
– il primo segnale è dato 20 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro e significherà l’apertura dell’accesso allo stabilimento;
– il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro;
– il terzo segnale è dato all’ora precisa dell’inizio del lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz’ora dopo l’orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreché il ritardo non superi la mezz’ora stessa.
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale; nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.