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Capitolo VI
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI
CATEGORIE DI LAVORATORI
Art. 28
(Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati)
1) In caso di svolgimento di mansioni di categoria superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 3 mesi.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente lo svolgimento della mansione di quadro può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, corrispondenti al termine predetto, sia compresa in un massimo di mesi 12.
2) Ai quadri si riconosce, in caso di trasferimento di proprietà dell’impresa, un trattamento – aggiuntivo al t.f.r. – pari ad un terzo dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento, proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.
3) Ai quadri, oltre alle informazioni di cui alla prima parte del contratto che essi utilizzano come gli altri lavoratori e che rivestono rilevante importanza per il ruolo svolto, annualmente verranno fornite informazioni su concetti e linee-guida delle politiche che li riguardano. In modo particolare per quanto riguarda la formazione saranno fornite informazioni sui contenuti, sui programmi e sulle risorse.
4) Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso in relazione alle specifiche attività svolte.
5) Le parti, nel riaffermare la rilevanza del ruolo rivestito dai lavoratori quadri nelle attività aziendali, convengono sulla opportunità di realizzare all’interno dell’Osservatorio, specifiche sessioni di incontro dedicate all’esame delle tematiche relative a questa particolare area di lavoratori.
Tali sessioni saranno realizzate con la partecipazione di delegazioni provenienti da imprese caratterizzate da una significativa presenza di lavoratori con tale qualifica.
Nell’ambito dell’Osservatorio le parti attiveranno iniziative utili ad acquisire elementi conoscitivi per realizzare l’esame delle tematiche oggetto delle sessioni.
In relazione alla condivisa finalità di perseguire una formazione continua, intesa come aggiornamento attraverso l’acquisizione di conoscenze che favoriscano la costante e continua capacità di risposta dell’individuo e della sua professionalità alle diverse situazioni tecnico-organizzative, la Direzione aziendale all’inizio di ciascun anno fornirà alla R.S.U., in occasione dell’incontro annuale previsto dalla Parte II del Capitolo “Relazioni industriali” e trasmetterà all’Osservatorio il consuntivo della formazione effettuata nell’anno precedente, precisando la quantità di ore effettuate, la percentuale di quadri interessati e la tipologia degli interventi.
Gli elementi acquisiti saranno utilizzati dall’Osservatorio per monitorare e valutare la diffusione e l’incidenza delle iniziative formative, valorizzare le situazioni di eccellenza e, se del caso, predisporre indirizzi e progetti che possano facilitare le iniziative aziendali.
6) Quadri dell’impresa, anche in rapporto al ruolo da essi svolto nell’ambito dell’organizzazione aziendale, contribuiranno direttamente all’attività dei Comitati e delle Commissioni miste previste dal contratto nonché alle fasi di negoziazione e verifica previste in rapporto ai premi di partecipazione.
A tale scopo anche tenendo conto della composizione della R.S.U. potranno individuarsi i quadri che di volta in volta affiancheranno la R.S.U. nella sua funzione negoziale relativa alle materie interessanti i quadri e proporsi specifici inserimenti di quadri nei Comitati e nelle Commissioni miste.
7) Ai quadri e ai lavoratori con funzioni direttive si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione da parte dell’impresa, di professionisti nell’ambito dei quali il dipendente opererà la sua scelta.
Quanto sopra verrà riconosciuto nell’ambito di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
8) Ai lavoratori con funzioni direttive nonché a coloro che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza si riconoscono interventi formativi per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle responsabilità.
9) Ai lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al godimento delle riduzioni di orario di cui all’art. 13, tenuto conto della non applicabilità nei loro confronti della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro eccedente e/o straordinario si riconoscono i seguenti trattamenti:
a) ai lavoratori quadri e ai lavoratori con funzioni direttive sarà corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno di sosta o in orario di lavoro notturno – prestazioni espressamente richieste o comunque dettate da fattori esterni all’autonomia e discrezionalità di tali lavoratori -, un trattamento economico pari a 1/50 o ad 1/25 di minimo tabellare della categoria e I.P.O. della posizione organizzativa di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a 1/2 giornata. Il trattamento di cui sopra assorbe e comunque non si cumula con quanto allo stesso titolo già concesso o concordato a livello aziendale;
b1) ai lavoratori quadri sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 8 giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell’anno;
b2) ai lavoratori con funzioni direttive e assimilati a partire dal 1º gennaio 1996 sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 13 giornate di lavoro considerate pari a 104 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell’anno.
Ai fini di quanto previsto alle precedenti lett. b1) e b2) vengono equiparate ad effettiva prestazione le assenze dal lavoro effettuate nell’anno per i seguenti motivi: ferie, festività coincidenti con le giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro di cui all’art. 13, permessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite, permessi per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla legge, permessi per donazione di midollo osseo nei limiti previsti dal presente contratto, permessi giornalieri per allattamento concessi alle lavoratrici ed ai lavoratori.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
Le previsioni di cui al punto 9 del presente articolo non trovano applicazione.
Si precisa che i lavoratori quadri e direttivi di tali settori, fermo restando il diritto al godimento delle riduzioni di orario di cui al Capitolo XIV del presente contratto, tenuto conto della non applicabilità nei loro confronti della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro eccedente e/o straordinario, se espressamente richiesti dalle imprese di prestazioni lavorative notturne e nei giorni festivi hanno diritto al riconoscimento del lavoro effettuato.
Chiarimenti a verbale
In relazione a quanto previsto al punto 9, lett. b1) e b2), del presente articolo si precisa quanto segue:
1) Ai lavoratori ai quali è riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti e/o straordinarie effettuate per prolungamento o anticipazione di orario si applica quanto disposto alla lett. G) dell’art. 8.
2) In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensione a zero ore, le giornate saranno riproporzionate in ragione di 1/12 per ogni gruppo di 22 giornate di sospensione intervenute nel corso dell’anno, con esclusione dell’eventuale frazione inferiore a tale limite.
3) In caso di assunzione e/o di risoluzione del rapporto intervenute nel corso del mese, non si dovrà tener conto delle frazioni dello stesso né agli effetti del riproporzionamento delle giornate, né agli effetti del computo delle ore di assenza dal lavoro effettuate per motivi diversi da quelli indicati.
4) L’importo di cui trattasi sarà corrisposto alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui questa intervenga nel corso dell’anno, nel quale ultimo caso le giornate saranno riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.
Nota a verbale
In relazione ai riflessi sul personale non soggetto a limitazione di orario delle norme contrattuali in materia di orario di lavoro si fa riferimento al comunicato congiunto del 10 dicembre 1998 riportato all’Appendice 15 del presente contratto.