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Art. 20 – Indennità speciali per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell’articolo 4
a) Indennità per disagiata sede.
Qualora la località, ove il lavoratore svolge la sua attività, non presenti possibilità di alloggio ne adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati ed il perimetro del pia vicino di questi disti km 5 ed oltre, l’impresa che non provveda in modo idoneo at trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
b) Indennità di cassa.
A decorrere dal 1° novembre 1994 il lavoratore la cui normale mansione consista net maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari all’8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e delta relativa indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) at netto di 232,41 euro.
Le somme eventualmente richieste at lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate, a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
c) Indennità di maneggio di denaro per gli Operatori di Vendita.
Dal 1° novembre 1994 gli Operatori di Vendita, la cui normale mansione consista anche net compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientele, con diretta responsabilità per errore finanziario, hanno diritto ad una indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e delta relativa indennità di posizione organizzativa (I.P.O.)
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL
Le indennità di cui ai punti a) e b) sostituiscono a far data dal 1/1/2003 le indennità di cui all’articolo 24 e 27 del CCNL petrolio privato, lubrificanti e GPL 3/6/1994.
Le Parti si danno inoltre atto della non operatività delle disposizioni di cui at punto c)