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Art.17
(Scatti di anzianità) (1)
A decorrere dal 1º marzo 1994 il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato calcolato sulla base della data di assunzione, ad avere corrisposto, a titolo di scatto di anzianità, un aumento retributivo in cifra fissa pari a:
Categoria | Importo |
21,17 | |
17,56 | |
14,98 | |
14,46 | |
12,65 | |
Il numero massimo maturabile di scatti di anzianità è 5.
Gli scatti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
A far data dal 1º novembre 1994, in caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli scatti di anzianità maturati. Tale importo, ai fini dell’individuazione del numero di scatti, o frazione di numero di scatti, che da quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente alla nuova categoria.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
Gli scatti di anzianità assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Specificità settoriali: ceramica e abrasivi
A decorrere dal 1º ottobre 1995 si applicano i seguenti valori mensili degli scatti periodici di anzianità.
Categoria | Importo |
19,63 | |
17,56 | |
12,91 | |
12,14 | |
8,78 | |