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Art. 12
(Trattamento economico per la Pasqua)
Nella ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale ricorrenza, verrà corrisposto a tutti i lavoratori l’importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto (1/25).
Specificità settoriali: ceramica e abrasivi
Il trattamento economico di cui sopra non trova applicazione.