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Art 11 Riposo Settimanale Giorni Festivi orario lavoro riposo

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Art. 11

(Riposo settimanale – Giorni festivi) (1)

Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.

Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti;

b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno;

c) le seguenti festività:

1) Capodanno;

2) Epifania (6 gennaio);

3) Assunzione (15 agosto);

4) Ognissanti (1º novembre);

5) Immacolata Concezione (8 dicembre);

6) S. Natale (25 dicembre);

7) S. Stefano (26 dicembre);

8) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;

9) il giorno successivo alla Pasqua.

Il lavoro nelle festività sopra indicate è consentito sotto l’osservanza delle norme di legge.

Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui ai punti b) e c) è disciplinato come segue:

a) qualora non vi sia prestazione d’opera il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;

b) in caso di prestazione di lavoro, saranno corrisposte, oltre la retribuzione mensile, tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione della percentuale di cui al punto 3 dell’art. 9.

Per il trattamento economico e normativo delle festività cadenti nei periodi di assenza dal lavoro si fa riferimento alle norme di legge.

Il trattamento di cui sopra, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigione, o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria del mese precedente.

Qualora una delle festività di cui alle lett. b) e c) cadesse di domenica è dovuta al lavoratore giornaliero o all’addetto al turno 2 x 5 o 2 x 6 una giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui all’art. 20.

In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento anzidetto con il godimento di una giornata di riposo.

Le norme su riportate si applicano anche nel caso che due delle festività di cui alle lett. b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale.

Nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni (lett. C, punto 1, dell’art. 8), l’eventuale festività coincidente con la giornata di sabato, qualora lavorata, darà luogo ad un corrispondente riposo compensativo.

(1) Per i settori lubrificanti e GPL l’articolo è sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.

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