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Appendice 16
Lavoro a cottimo
Art. 17 del c.c.n.l. 4 giugno 1998
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al gruppo 4 dell’art. 4 o ad una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le relative norme che disciplinano l’istituto sono riportate qui di seguito.
Norme riguardanti il lavoro a cottimo
1) Le tariffe di cottimo (a tempo od a pezzo) devono essere fissate dall’impresa in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore all’8% del minimo contrattuale di categoria e dell’indennità di posizione organizzativa al netto dell’indennità di contingenza conglobata alla data del 1º novembre 1994. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità – intendendosi per tale almeno i 2/3 – dei lavoratori a cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 8%, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità od operosità superiore alla normale.
2) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.
3) Nel caso in cui un lavoratore a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente punto 1 per cause a lui non imputabili e salvo l’ipotesi sotto prevista di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
4) L’impresa, tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo, potrà seguire – a richiesta – un esame congiunto tra l’Organizzazione sindacale che rappresenta l’impresa ed i competenti Sindacati dei lavoratori.
6) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al par. 4, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8) I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto – o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi – del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a pezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
9) L’impresa comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e – a richiesta – anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe.
10) La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
11) Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate; pertanto, in caso di saltuario impiego della tariffa, i singoli periodi sono cumulabili al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.
Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento superi i due mesi potrà essere richiesto l’intervento delle rispettive Organizzazioni.
Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all’80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai due mesi, per il tempo eccedente tale periodo, l’integrazione prevista nel presente comma sarà dell’85%.
Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dalle presenti norme, salvo quanto disposto dalle successive norme.
12) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.
In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato.
La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
13) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non si sia potuto tener conto nelle condizioni di ammissione della tariffa stessa, verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
14) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo la R.S.U. potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accettarne le cause.
15) Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
16) Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelle di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti ed in parte inferiori al minimo di cottimo, la eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per l’integrazione prevista dal par. 3 delle presenti norme.
17) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
18) Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
19) Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
20) Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
21) Per i reclami riguardanti l’applicazione delle presenti norme ed in particolare quelli relativi:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) alle tariffe di assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al par. 13;
e) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
f) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
sarà seguita la procedura prevista all’art. 67.