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Commissione nazionale contrattazione: regolamento (1)
E’ costituita la Commissione nazionale contrattazione Organismo autonomo, di seguito CNC, da parte delle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL.
La CNC espleta la propria attività nel rispetto del presente regolamento.
1) Compiti e funzioni
La CNC ha il compito di esprimere parere di conformità sugli accordi temporanei in deroga che le parti aziendali, attraverso accordi sindacali, hanno convenuto relativamente a istituti già disciplinati nel c.c.n.l.
2) Composizione
La CNC è composta da 5 componenti:
– 1 in rappresentanza di Federchimica, 1 in rappresentanza di Farmindustria, 1 in rappresentanza di FILCEM-CGIL, 1 in rappresentanza di FEMCA-CISL, 1 in rappresentanza di UILCEM-UIL.
3) Funzionamento e svolgimento dell’attività
La CNC si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni semestre secondo un calendario che sarà annualmente portato a conoscenza delle imprese e delle R.S.U.
La CNC si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. La convocazione della CNC in via straordinaria deve avvenire da parte di uno dei suoi componenti.
La CNC è regolarmente costituita se sono presenti tutti i suoi componenti fatte salve formali deleghe.
Ad ogni riunione la CNC nomina un segretario con i compiti di gestire la stessa e redigere il verbale della riunione che verrà custodito dalla segreteria della Commissione di cui al successivo punto 4.
La CNC, non essendo un Organo negoziale, deve esprimersi all’unanimità. Il parere unanime di conformità è condizione essenziale per l’operatività dell’accordo.
Su ogni accordo sindacale all’esame della CNC deve essere espresso un parere scritto, motivato e circostanziato, che può essere:
– di conformità;
– di non conformità;
– di esigenza di esame suppletivo nel caso la CNC non raggiunga parere unanime.
Nel caso in cui non si raggiunga parere di conformità la CNC informerà le parti aziendali firmatarie dell’accordo sui motivi ostativi il parere di conformità.
Su richiesta delle parti aziendali potrà realizzarsi un esame congiunto della questione nell’ambito della CNC.
Il parere viene redatto in duplice copia: una copia deve essere spedita alle parti aziendali ed una deve essere custodita presso la segreteria della CNC di cui al successivo punto 4.
4) Attività di segreteria