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Art. 66 Abrogazione Precedenti Contratti Opzione, CCNL

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Art. 66

(Abrogazione dei precedenti contratti: opzione)

Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti, per le categorie di lavoratori cui si riferisce.

Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dal presente contratto le cui disposizioni – nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi – sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l’accordo per la opzione – in relazione ai singoli istituti – fra le norme di cui al presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli istituti stessi.

L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60º giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.

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