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Art. 59 Assemblee Istituti Carattere Sindacale, CCNL

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Art. 59

(Assemblee)

Nelle unità lavorative con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse dalla R.S.U. e, congiuntamente o singolarmente, dalle Associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.

Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dell’impresa nell’unità lavorativa o nelle immediate vicinanze, ma comunque fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori, garantendo l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione con modalità da concordare tra la Direzione aziendale e la R.S.U.

Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni.

Normalmente le assemblee saranno tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.

Ai lavoratori normalmente svolgenti attività all’esterno dell’unità lavorativa, l’esercizio del diritto di assemblea sarà assicurato anche mediante la previsione di specifiche modalità, tempi e luoghi, da concordare tra la Direzione aziendale e la R.S.U. La disponibilità dei locali è a carico dell’impresa.

Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni fino a due per ogni Associazione firmataria del contratto.

La R.S.U. o le Associazioni sindacali che intendono convocare l’assemblea dovranno far pervenire alla Direzione aziendale nonché all’Associazione industriale territoriale, normalmente almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l’assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e della durata presunta.

Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno spostamento della data dell’assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalla Direzione aziendale alla R.S.U. e all’Associazione industriale territoriale che informerà le Associazioni sindacali.

La R.S.U. o le Associazioni sindacali provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali. La R.S.U. indicherà all’impresa prima della assemblea, i nominativi dei dirigenti sindacali esterni eventualmente partecipanti.

Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro è limitato a 10 ore all’anno, compensate con la retribuzione ordinaria che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro. Il suddetto numero di 10 ore verrà calcolato per anni di calendario. Il numero massimo di assemblee nell’anno è fissato in 8.

Il diritto di assemblea viene esteso alle unità lavorative con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’impresa.

Chiarimento a verbale

Si chiarisce che nelle unità nelle quali è costituita la R.S.U., il diritto di indire assemblee per un massimo di 10 ore all’anno durante l’orario di lavoro, con decorrenza della retribuzione, può essere esercitato:

– da parte della R.S.U. entro il limite di 7 ore all’anno;

– da parte delle Associazioni sindacali stipulanti che hanno partecipato alla costituzione della R.S.U., per le restanti 3 ore all’anno.

Nota a verbale

Farmindustria e le Organizzazioni sindacali convengono che per i soli ISF il diritto di assemblea potrà essere esercitato anche in occasione di riunioni aziendali a loro specificamente dedicate a condizione che le suddette assemblee non siano di ostacolo allo svolgimento delle riunioni stesse. Le modalità saranno concordate con la Direzione aziendale.

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