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Art. 56
(Indennità in caso di morte)
Al riguardo dispongono le norme del codice civile (art. 2122) che disciplina la materia.
In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso e il t.f.r. previsti nel presente contratto saranno liquidati a titolo di “indennità in caso di morte” al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del codice civile e previa presentazione all’impresa della dovuta documentazione legale.