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Art. 45
(Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti)
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le parti concordano sull’esigenza di realizzare accordi a livello aziendale, anche attraverso l’utilizzo delle linee-guida riportate all’Appendice 10 del presente contratto.