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Art. 43 Soggetti Gestione Sicurezza Salute Luogo Lavoro

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Art. 43

(I principali soggetti per la gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell’ambiente a livello aziendale)

Tra i soggetti che contribuiscono in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente vi sono i lavoratori e i loro rappresentanti, il datore di lavoro e i suoi delegati, il medico competente.

I contenuti principali dei loro rispettivi ruoli, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge, sono di seguito evidenziati.

A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente (RLSSA)

In armonia con la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 626/1994 è istituito il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente che subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla sopra citata norma e dalla precedente regolamentazione contrattuale per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza/Commissione ambiente.

1. Ruolo e attribuzioni

Fermo restando che all’RLSSA sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le parti riconoscono che l’RLSSA è tra i soggetti determinanti per una strategia basata sulla sostenibilità; lo stesso deve essere in grado di assolvere il suo ruolo in materia di sicurezza, salute e ambiente attraverso un confronto ispirato a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e cooperazione per il raggiungimento degli stessi.

L’RLSSA deve essere adeguatamente supportato attraverso la necessaria attività formativa e informativa e allo stesso sono assicurate le condizioni:

– per l’adeguato svolgimento della propria attività anche con l’accesso a strumenti informatici in relazione alle situazioni aziendali;

– per la gestione delle agibilità previste dal D.Lgs. n. 626/1994, dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e dal presente c.c.n.l. in relazione alla situazione di fatto.

L’RLSSA può concordare con la Direzione aziendale progetti o programmi di particolare rilevanza per i quali saranno convenute le necessarie agibilità. In tale ambito, qualora si concordi sulla necessità di effettuare indagini ambientali o sui lavoratori esposti l’impresa assumerà a proprio carico i relativi costi.

L’obiettivo di estendere e migliorare la partecipazione dell’RLSSA ed in generale la collaborazione sui temi di salute, sicurezza e ambiente è una priorità.

In particolare sui temi connessi con la salvaguardia dell’ambiente e con il rapporto col territorio, l’esperienza settoriale ha mostrato la possibilità di raggiungere significativi risultati in relazione alla capacità delle parti a livello aziendale e territoriale di definire obiettivi comuni, strategie congiunte e realizzare azioni coordinate.

AI fine di sviluppare il necessario coinvolgimento e migliorare la collaborazione attiva e propositiva in particolare sui temi della tutela dell’ambiente I’RLSSA è informato attraverso specifici incontri:

– sugli obiettivi di miglioramento e sul livello e la natura degli investimenti;

– sulle iniziative di bonifica dei siti, su quelle di risparmio energetico e di miglioramento delle prestazioni ambientali, sui sistemi di monitoraggio aziendali richiesti dalle autorità competenti, di iniziative di integrazione tra i sistemi di monitoraggio e di certificazione del sistema di gestione;

– sulle iniziative di valutazione e gestione degli aspetti di salute, sicurezza e ambiente lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (“product stewardship”).

2. Numero di RLSSA

I lavoratori, in tutte le imprese o unità produttive, all’atto della elezione della R.S.U. eleggono, all’interno della R.S.U., il Rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 (RLSSA) nei seguenti numeri:

– 1 Rappresentante nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

– 2 Rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;

– da 3 a 6 Rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;

– da 6 a 9 Rappresentanti nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.

Le imprese informeranno la Sezione sicurezza, salute, ambiente dell’Osservatorio nazionale sia della elezione sia della decadenza dei singoli RLSSA con le modalità che saranno concordate nell’ambito della competente Sezione dell’Osservatorio.

3. Permessi retribuiti

Per l’esercizio delle proprie funzioni, I’RLSSA, oltre ai permessi retribuiti spettanti se componente della R.S.U., potrà utilizzare uno specifico monte ore annuo di permessi retribuiti pari a:

– 40 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

– 80 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;

– 120 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;

– 240 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.

Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo.

II monte ore annuo complessivo come sopra individuato sarà utilizzato dai singoli RLSSA in relazione alle specifiche necessità anche in modo non uniforme tra gli stessi. A fronte di situazioni particolari potranno essere concordate attività specifiche da sostenere anche attraverso la flessibilità dell’utilizzo del monte ore in tutto il triennio di riferimento per la durata dell’incarico di RLSSA. L’utilizzo di tale flessibilità non potrà essere superiore al 50% del monte ore annualmente previsto.

4. Formazione

L’RLSSA si rende disponibile all’effettuazione della necessaria attività formativa e le imprese la attuano come previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, seguendo le linee-guida predisposte dal livello nazionale dell’Osservatorio.

Qualora le imprese per tale formazione non si avvalgano dei percorsi formativi, articolati su un corso introduttivo al ruolo e su successivi moduli annuali di 8 ore, curati congiuntamente da Federchimica e dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle imprese, le proposte dell’RLSSA, della R.S.U. e delle strutture territoriali/regionali coerenti comunque con le linee-guida del livello nazionale, nonché gli eventuali adattamenti dei citati moduli per renderne possibile l’adozione.

In considerazione della particolare rilevanza settoriale delle problematiche di sicurezza, salute e ambiente è funzionale agli obiettivi di formazione del RLSSA:

– proseguire e migliorare le iniziative territoriali già attivate in alcune aree a maggiore vocazione chimica relativamente ai corsi introduttivi al ruolo di RLSSA aggiornando, di intesa con il livello territoriale interessato, le modalità organizzative e i contenuti dei corsi stessi;

– realizzare moduli formativi annuali aggiuntivi a quanto previsto al precedente alinea della durata di 8 ore con l’obiettivo di sviluppare nell’RLSSA una adeguata consapevolezza del proprio ruolo, migliorarne le capacità di gestione del processo comunicativo oltre che di fornirlo degli opportuni elementi conoscitivi per affrontare in un modello partecipativo le diverse situazioni nelle quali lo stesso viene a operare.

I moduli formativi annuali di 8 ore di cui al precedente punto potranno anche essere organizzati in relazione alle specifiche necessità di aggiornamento e approfondimento a livello aziendale con oggetto, a titolo esemplificativo, le recenti innovazioni legislative e conoscenza di buone pratiche, approfondimento dei rapporti tra aspetti ambientali ed economici, nonché altre materie concordemente individuate nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.

Le parti al fine di informare e promuovere l’attività formativa programmata e realizzata congiuntamente, oltre che agevolare lo scambio di esperienze e informazioni tra RLSSA di differenti siti, si attiveranno nell’ambito dell’Osservatorio per la costituzione di una anagrafe delle stesse a livello nazionale nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Per la realizzazione dell’attività formativa congiunta di cui sopra sono applicabili le previsioni contrattuali di cui alla Parte VII del presente contratto e sono riconosciuti specifici permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente punto 3.

Dichiarazioni a verbale alla lett. A)

1) Nelle imprese o unità produttive nelle quali alla data del 20 settembre 1995 operava una Commissione ambiente costituita ai sensi dell’art. 45 del c.c.n.l. 19 marzo 1994 composta anche da lavoratori non appartenenti alla R.S.U., i lavoratori potranno eleggere, in aggiunta ai numeri previsti al punto 2 della lett. A) del presente articolo, fino a due Rappresentanti per la sicurezza non appartenenti alla R.S.U., purché non si superi complessivamente il numero dei componenti la Commissione ambiente alla suddetta data del 20 settembre 1995.

2) Nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicano le specifiche norme previste dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 (cfr. Appendice 13).

B) Ruolo della R.S.U.

Migliorare il livello di informazione e di coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della sicurezza, salute e ambiente costituisce anche per I’R.S.U. un obiettivo fondamentale e per il suo conseguimento è necessario uno stretto coordinamento informativo tra R.S.U. e RLSSA nonché un fluido rapporto tra gli stessi e la Direzione aziendale.

In particolare, al fine di consentire alla R.S.U. di svolgere nel modo più appropriato il proprio ruolo negoziale, è necessario realizzare una costruttiva interlocuzione tra R.S.U. e Direzione aziendale partendo da una adeguata informazione sugli obiettivi che si intendono raggiungere in materia di sicurezza, salute e ambiente (per esempio relativamente a prodotti, tecnologie, infrastrutture e razionale utilizzo delle risorse) e le relative modalità e tempistiche delle azioni conseguenti.

A tal fine la Direzione aziendale, l’RLSSA e l’R.S.U. si incontreranno almeno annualmente, successivamente alla riunione periodica di cui alla lett. A) dell’art. 44, per definire le modalità informative ai lavoratori delle risultanze della stessa.

Nell’eventualità in cui i programmi di miglioramento in materia di sicurezza, salute e ambiente comportino ricadute occupazionali e/o di tipo organizzativo le stesse saranno valutate tra Direzione aziendale e R.S.U.

C) Ruolo dei lavoratori

Le parti ritengono opportuno migliorare il coinvolgimento di tutti i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza, salute e ambiente.

In questo senso è necessario sviluppare a livello aziendale la consapevolezza che ogni singolo contribuisce al miglioramento continuo con il suo impegno attivo e partecipativo e con i propri comportamenti che devono essere coerenti alla sua formazione ed alle informazioni e istruzioni ricevute.

D) Ruolo del datore di lavoro e dei suoi delegati

II datore di lavoro, direttamente o indirettamente, ha il dovere di assumere tutte le misure necessarie – in forza delle norme di legge o contrattuali – per la sicurezza dei lavoratori e salvaguardia della loro salute, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata, adottando le relative misure prComunicati Stampave.

In particolare il datore di lavoro, con l’obiettivo di realizzare il continuo miglioramento in materia di salute, sicurezza e tutela dell’ambiente, si attiva per agevolare il raggiungimento di modalità di comportamento ispirate a logiche di partecipazione e responsabilità ambientale da parte di tutti i soggetti coinvolti a livello aziendale e per l’opportuno rapporto con il territorio.

E) Ruolo del medico competente

Le parti ritengono fondamentale il ruolo del medico competente nell’individuazione e nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sul luogo di lavoro, salvaguardia della salute e tutela dell’ambiente. E’ quindi necessario evidenziare l’apporto dato dal medico competente al processo di miglioramento continuo utilizzando al meglio le sue capacità professionali e di comunicazione anche attraverso:

– la collaborazione all’individuazione e valutazione dei rischi;

– la collaborazione alla attività di informazione e formazione dei lavoratori;

– la disponibilità, secondo modalità definite a livello aziendale anche in relazione alla natura del rapporto intercorrente tra impresa e medico competente, sia a incontri e sopralluoghi specifici sui luoghi di lavoro da effettuarsi anche con I’RLSSA e i servizi aziendali preposti, sia a essere contattato dai singoli lavoratori in merito agli aspetti correlati ai rischi professionali connessi alla propria attività lavorativa;

– la disponibilità ad una adeguata informativa sui motivi, criteri e modalità della sorveglianza sanitaria anche in relazione alla opportunità di effettuare esami sanitari e accertamenti aggiuntivi a quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Nota a verbale all’art. 43

I lavoratori, i loro rappresentanti nonché gli esperti che eventualmente li assistono sono tenuti a non rivelare a terzi notizie e informazioni, ricevute dall’impresa e qualificate dalla stessa, nel suo legittimo interesse, come riservate. Tale divieto permane anche successivamente alla risoluzione del rapporto e/o alla scadenza del termine del mandato.

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