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Art. 44 Gestione Sicurezza Salute Lavoro Tutela Ambiente

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Art. 44

(La gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e la tutela dell’ambiente a livello aziendale)

A) La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

La riunione periodica prevista dalle norme di legge (art. 11, D.Lgs. n. 626/1994) è un momento fondamentale del processo di miglioramento continuo e a tal fine la partecipazione dell’RLSSA alla stessa deve essere adeguatamente preparata fornendo prComunicati Stampavamente le necessarie informazioni e in particolare quelle utili a comprendere il documento di valutazione del rischio.

Nel corso della riunione periodica, oltre a quanto previsto in forza delle norme di legge, l’impresa fornirà informazioni riguardo agli aspetti ambientali significativi anche sulla base delle attività di monitoraggio previste a seguito di iniziative aziendali volontarie quali adozione/certificazione di sistemi di gestione o partecipazione al programma “Responsible Care”.

A seguito della riunione periodica e sulla base delle risultanze della stessa, come previsto dalla lett. B) del precedente art. 43, Direzione aziendale, RLSSA e R.S.U. definiranno i termini e le modalità per la corretta informazione ai lavoratori, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche delle imprese, anche mediante la formulazione di un idoneo documento congiunto o una apposita riunione annuale congiunta che abbia l’obiettivo del coinvolgimento di tutti i lavoratori nell’impegno sui temi della sicurezza e della tutela dell’ambiente.

Ove tale riunione si tenesse durante l’orario di lavoro, per durate superiori ad un’ora sarà utilizzato il monte ore annuo di cui all’art. 59 del presente contratto. Le parti concordano che nel caso in cui tale monte ore fosse già stato esaurito sarà possibile l’utilizzo di una ulteriore ora con diritto alla retribuzione.

Inoltre qualora fosse ritenuto utile al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, Direzione aziendale, RLSSA e R.S.U., anche con il supporto delle rispettive Organizzazioni, potranno definire posizioni congiunte sui temi di reciproco interesse in materia di ambiente e sicurezza da illustrare nell’eventuale confronto con le istituzioni pubbliche e la cittadinanza.

Norma transitoria

Le parti, considerata l’importanza di una coerente applicazione, con modalità partecipative in tutto il settore, delle norme contrattuali di cui al precedente punto convengono sulla opportunità che nella pubblicazione relativa alla corretta gestione della sicurezza, salute e tutela dell’ambiente siano definite apposite linee-guida su modalità/contenuti relativi a:

– realizzazione della riunione periodica;

– elaborazione del documento di valutazione del rischio;

– informazione ai lavoratori ed eventuale rapporto con il territorio.

B) Sistemi di gestione e “Responsible Care”

Le parti considerano funzionale al raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento continuo la presenza e lo sviluppo in forma volontaria nelle imprese dei sistemi di gestione, oltre a quelli previsti dalla legge, e sono quindi impegnate nella loro più ampia diffusione.

Tale diffusione può essere adeguatamente sostenuta attraverso la valorizzazione nei confronti di tutti i soggetti esterni all’impresa:

– dell’impegno nella applicazione dei vari sistemi di gestione e nella loro progressiva integrazione;

– della partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al processo di miglioramento continuo;

– della formalizzazione del sistema di gestione prescelto a livello aziendale;

– della eventuale certificazione del sistema di gestione.

In quest’ottica le parti, tenuto conto dell’accordo del 29 gennaio 2004, valutano positivamente il programma “Responsible Care” per la:

– testimonianza del contributo dell’industria chimica allo sviluppo sostenibile;

– dimostrazione della capacità di realizzare miglioramenti continui sui temi della sicurezza, della salute e dell’ambiente;

– realizzazione di una comunicazione chiara ed aperta con lavoratori, istituzioni, pubblica amministrazione, comunità, consumatori e altri portatori di interesse su questi temi.

AI fine di incrementare il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai vari livelli nella fase di raggiungimento degli obiettivi del programma le parti convengono:

– la partecipazione costante di 1 rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL in qualità di invitati alle riunioni della Commissione direttiva di “Responsible Care”;

– la partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali alla Conferenza annuale dei coordinatori di “Responsible Care” e alla presentazione del rapporto annuale “Responsible Care”;

– di realizzare annualmente, all’interno della Sezione sicurezza, salute, ambiente dell’Osservatorio nazionale, uno specifico incontro sul programma “Responsible Care” dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti e individuazione di possibili aree di intervento di comune interesse anche con riferimento a specifiche situazioni territoriali e a eventuali estensioni dei processi di certificazione;

– di realizzare specifiche iniziative congiunte per la valorizzazione e diffusione del programma a vari livelli;

– di definire apposite linee-guida che facilitino la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al programma nell’ambito delle procedure previste a livello nazionale per l’implementazione a livello aziendale del programma stesso.

C) Appalti

Per la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente nel caso di opere e di servizi conferiti in appalto si richiamano le specifiche linee-guida riportate in allegato al presente contratto (cfr. Appendice 12).

Appalti nella grande manutenzione programmata

Per grande manutenzione, si intende un intervento – che abbia la finalità di eliminare le anomalie di funzionamento, riparare un guasto o ripristinare/mantenere le condizioni operative iniziali – caratterizzato da una fermata prolungata su impianto o sezione di impianto che comporti in fase di preparazione, durante la fermata stessa e nella successiva fase di riavvio la necessità di:

– variazioni organizzative significative sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi nei reparti interessati (i lavoratori di tali reparti svolgono mansioni diverse da quelle normalmente assegnate);

– rilevanti modifiche sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori normalmente applicate nel luogo di lavoro.

L’attività di grande manutenzione programmata, compresa quella conferita ad imprese terze, sarà oggetto di confronto prComunicati Stampavo tra l’impresa e I’RLSSA e per la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente è previsto quanto segue:

– selezione e riconferma delle imprese tenendo in debito conto la certificazione delle stesse in materia di rispetto delle norme di tutela della sicurezza, salute e ambiente;

– un’attività di coordinamento tra le imprese, promossa dall’impresa committente, che veda coinvolto l’RLSSA della stessa;

– informazione, da parte dell’impresa committente al proprio RLSSA, sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici che saranno impegnate nella informazione dei loro Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

– informazione, da parte delle imprese committenti alle imprese appaltatrici, sulle esigenze di formazione e informazione specifica dei lavoratori. Le imprese committenti forniranno la collaborazione richiesta dalle imprese appaltatrici.

D) Analisi dei quasi incidenti

Le parti ritengono che la registrazione e la valutazione a livello aziendale dei quasi incidenti costituiscano un importante strumento per la realizzazione del miglioramento continuo.

Considerata la necessità di disporre di adeguate informazioni sulle possibili modalità di implementazione di un sistema congiunto di valutazione dei quasi incidenti le parti, con l’obiettivo di agevolare la diffusione di tali sistemi, convengono, in via sperimentale, che le imprese dotate di sistemi di gestione informino l’RLSSA, sulla base delle prassi in atto a livello aziendale, relativamente a:

1) definizione delle finalità del sistema per la rilevazione dei quasi incidenti;

2) nozione di incidente e quasi incidente;

3) modalità di attuazione del sistema e in particolare:

– formazione dei lavoratori;

– facilitazione alla segnalazione dei quasi incidenti;

4) modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dell’RLSSA (anche in relazione alla tipologia di evento trattata) su:

– risposta a coloro che hanno effettuato le segnalazioni;

– identificazione degli Comunicati Stampa più rilevanti, verifica azioni correttive intraprese e loro comunicazione agli altri dipendenti.

Le parti a livello aziendale informeranno annualmente l’Osservatorio nazionale sulle modalità di applicazione della presente norma.

E) Prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro

Ferma restando l’applicazione delle norme di legge, non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l’esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'”American Conference of Governmental Industrial Hygienists” (TLV). Allo scopo, un apposito servizio tecnico istituito presso Federchimica fornisce i dati aggiornati in materia di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l’assolvimento delle predette norme.

Le imprese renderanno disponibile all’RLSSA l’accesso diretto a tale servizio o, sulla base dei dati forniti da tale servizio, forniranno all’RLSSA i valori-limite di soglia e i riferimenti esplicativi necessari in merito ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici connessi con le lavorazioni presenti nei siti.

La Direzione aziendale e l’RLSSA possono individuare congiuntamente eventuali soluzioni tecniche, organizzative o procedurali, conseguenti alla valutazione dei rischi di esposizione, finalizzate al miglioramento delle condizioni del lavoro.

Per raggiungere questo obiettivo, qualora a livello nazionale o internazionale, siano stati definiti, anche attraverso il dialogo sociale, codici di comportamento o buone pratiche, le parti aziendali potranno adottarle attraverso accordo e tali indicazioni, complessivamente applicate, sostituiranno le indicazioni presenti nelle tabelle dell'”American Conference of Governmental Industrial Hygienists” (TLV).

In ogni unità produttiva, ferme restando le norme in materia di tenuta del registro infortuni e malattie professionali, sono previsti:

a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura del responsabile del Servizio prevenzione e protezione dell’impresa. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;

b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per malattia professionale; il registro sarà tenuto dall’impresa a disposizione dell’RLSSA e dei lavoratori;

c) la raccolta dei dati sugli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuta ed aggiornata a cura del responsabile del Servizio prevenzione e protezione e messa a disposizione dell’RLSSA e della R.S.U. II Servizio prevenzione e protezione, inoltre, porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l’andamento degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità;

d) la cartella personale sanitaria e di rischio, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà consegnata al lavoratore;

e) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 238/2005;

f) scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi (intendendosi quelli rientranti nelle categorie di pericolosità di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52) impiegati nel ciclo produttivo, conforme alle vigenti disposizioni legislative.

Dichiarazioni a verbale

1) In relazione alla tipologia delle lavorazioni, ovvero all’attività svolta, la cartella personale sanitaria e di rischio di cui alla lett. E), punto d) del presente articolo, fermo restando il rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione di dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva.

2) AI fine di definire congiuntamente linee-guida che aiutino l’individuazione a livello aziendale di rischio chimico moderato le parti si danno atto della necessità di effettuare opportuni approfondimenti nell’ambito dell’Osservatorio nazionale con l’obiettivo di concludere gli stessi entro giugno 2007.

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