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Art. 33
(Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro)
Per quanto attiene al trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro si richiamano le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
Rimane ferma per il lavoratore la facoltà di richiedere, in caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria per il prolungamento di tale termine, la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
Chiarimento a verbale
Laddove le norme sopra citate prevedono un trattamento a carico dell’impresa, questo non è cumulabile con quanto erogato dalla Cassa integrazione guadagni (INPS).