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CAPITOLO VI
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Art. 25 – CCNL e contrattazione aziendale
Le Parti assegnano al CCNL un ruolo fondamentale e strategico non solo per l’evoluzione della normativa che regola i rapporti di lavoro del settore ma anche per lo sviluppo di relazioni e di politiche industriali funzionali alla crescita dell’impresa nel suo complesso. Le Parti sono impegnate a rafforzare e sviluppare il sistema di relazioni industriali settoriale per renderlo sempre più funzionale a migliorare la competitività delle imprese e a rafforzare la professionalità dei lavoratori, l’occupazione e l’occupabilità.
In tale ottica, al fine di sostenere, anche a livello aziendale, un partecipativo modello di relazioni industriali finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise e ispirate alla discussione, al confronto ed al dialogo continuo e aderente alle effettive esigenze emergenti a tale livello, term° restando quanto previsto net Capitolo I Parte II – relazioni industriali a livello aziendale – in materia di informazione, i1 CCNL affida alla contrattazione di secondo livello Ia opportunità di prevedere, attraverso l’iniziativa delle Parti aziendali:
— la costituzione di Osservatori aziendali (Capitolo I, Parte II, n. 3);
— la realizzazione di iniziative in tema di Responsabilità sociale (Capitolo I, Parte III);
— gli strumenti di sostegno del reddito e dell’occupazione offerti dal CCNL (Capitolo I, Parte IV);
— la utilizzazione del conto ore, anche con modalità collettive, per finalità e modalità aggiuntive a quelle espressamente previste dal CCNL (Art. 8, Iett. F).
— la realizzazione di accordi per Ia sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti (Art. 45)
Fermo restando quanto sopra, le Parti hanno convenuto di rimandare alla contrattazione aziendale:
— la collocazione dei 28,5 giorni di riposo nell’orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3×7 e 2×7 (Art. 8, Iett. B, n. 3, 2° comma);
— la definizione di modalità attuative per una diversa distribuzione dell’orario settimanale rispetto a quello in atto (Art. 8, lett. C);
— la definizione di eventuali ulteriori ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie, oltre quelle giustificate da necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico (Art. 8, lett. E);
— la definizione del Premio di partecipazione (Art. 26);
— la individuazione di criteri e modalità per I’applicazione delta contrattazione secondo livello per contratto di apprendistato, con‑ tratto di inserimento, contratto a tempo determinato e prestatori di lavoro in somministrazione a tempo determinato (Art. 3, lett. A, B, C, D).
Le Parti confermano il loro impegno a rendere il CCNL e la contrattazione aziendale strumenti moderni e adeguati a rispondere alle nuove esigenze delle imprese e dei lavoratori e sono impegnate per:
1) una puntuale applicazione e gestione a livello aziendale delle normative previste dal CCNL che sono e devono essere esigibili per entrambe le Parti aziendali nei termini e secondo le modalità individuate e disciplinate dal CCNL,
2) una contrattazione aziendale rispettosa delle regole e coerente con gli indirizzi e le linee guida definite a livello nazionale. In particolare le Parti sono impegnate a far si che i premi di partecipazione di cui all’art. 26 del CCNL siano strettamente collegati ai risultati di andamento economico e di produttività,
3) una contrattazione aziendale nella quale si tenga in opportuna considerazione il tema della Responsabilità sociale in merito at quale potrà anche essere preliminarmente sottoscritto i1 Patto di Responsabilità sociale di cui alla Parte III del presente CCNL. In questo ambito tra le Parti aziendali potrà essere anche predisposto un piano concordato su base annua o pluriennale volto a definire iniziative tese a sostenere e sviluppare la Responsabilità sociale dell’impresa, con la individuazione dei tempi, delle modalità di realizzazione e del relativo monitoraggio. II piano di Responsabilità sociale e le iniziative concordate dovranno essere trasmessi a cura delle Parti aziendali all’Osservatorio Nazionale al fine di consentire l’opportuno monitoraggio e valorizzare le migliori esperienze realizzate, prevedendone la premiazione nell’’ambito della Giornata Nazionale Sicurezza Salute Ambiente. A tal fine le Parti si impegnano a definire apposite linee guida per agevolare la realizzazione di quanto sopra.
4) la valorizzazione del ruolo del livello aziendale di contrattazione. In questo ambito, al fine di consentire alle Parti aziendali di cogliere condivise, specifiche opportunità e esigenze, utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell’impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari, e consentito di realizzare accordi temporanei in deroga alla normativa prevista dal CCNL. Tali accordi non comporteranno interventi sui minimi contrattuali e sui diritti individuali irrinunciabili. L’effettiva operatività degli accordi e subordinata al parere di conformità della CNC (Commissione Nazionale Contrattazione) secondo le modalità previste dal Regolamento definito dalle Parti stipulanti (appendice 4 del CCNL). Tale parere non sarà necessario con riferimento ad eventuali accordi relativi al Conto ore e al Premio presenza (art. 8, lettere F e G) e alla Trasferta (art. 22) che dovranno comunque essere tra smessi a cura delle Parti aziendali alla CNC al fine di consentire I’opportuno monitoraggio.
Chiarimento a verbale
La procedure di cui sopra si riferisce esclusivamente alle deroghe in peius delle norme contrattuali nazionali e non riguarda eventuali accordi di modifica di normative e trattamenti di miglior favore concordati a livello aziendale.