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Art. 19 Tredicesima mensilità
A norma di quanto stabilito dall’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l’impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori a cottimo la retribuzione globale di fatto si intende riferita al guadagno medio del mese precedente.
(1) Per i settori lubrificanti e GPL l’articolo è sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.