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Art 18 Retribuzione, CCNL Chimico Farmaceutico

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Art. 18 – Retribuzione

Corresponsione della retribuzione

a)   La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole imprese.

Nel caso che l’impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, de­correranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso.

All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un pro­spetto in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, assegni familiari, ecc.) e l’elencazione delle trattenute.

Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della re­tribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavo­ratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

b)   La retribuzione normale sarà corrisposta a tutti i lavoratori in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi e coni­pensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.

Ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo matrimoniale o per al­tre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidate l’intera retribuzione mensile.

In tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili e le testi­vita di cui alle lettere b) e c) 11, escluse solo quelle coin­cidenti con la domenica. Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, o comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta la retribuzione afferente le ore non lavorate.

Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non re­tribuibili nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate in base alla retribuzione oraria ottenuta applicando il coefficiente ora­rio (1/175) di cui al successivo punto 2.

c)    In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di pi0 settimane come previsto alla lettera C), punto 2), dell’art. 8:

—  ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per il particolare orario fissato in impresa o che si saranno assentati solo per cause che comportano il diritto alla retribu­zione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile, intendendosi in tal modo compensate, oltre at lavoro prestato, anche le as­senze retribuibili;

—  ai lavoratori che, net corso del mese, avranno prestato la loro opera per parte del particolare orario fissato in impresa o che si saranno assentati per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, le detrazioni saranno effettuate in ragione di 1/175 della retribuzione mensile per ogni ora non lavorata o comunque non retribuibile.

2)   Retribuzione oraria e giornaliera

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione men­sile quella prevista dal punto 1) dell’art. 15.

II coefficiente giornaliero (1/25) deve essere adottato esclusivamen­te per la corresponsione del trattamento economico per festività coin­cidente con la domenica e per i casi in cui il Contratto fa ad esso espresso riferimento.

Per gli Operatori di Vendita, già denominati Viaggiatori o Piazzisti, la retribuzione giornaliera e ragguagliata a 8/175 della retribuzione mensile.

A tali effetti, salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, per retribuzione mensile si intende quella costituita dagli ele­menti fissi.

Specificità settoriali: Abrasivi

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione di fatto per 173.

3)   Reclami sulla retribuzione

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sul prospetto paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento: il lavoratore che non vi prov­vede perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga o stipendio.

Gli errori di Pura contabilità dovranno essere contestati dal lavora­tore entro un anno dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio dell’impresa possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.  

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