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PARTE IV
MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL’OCCUPAZIONE
Le Parti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, punto 4, del CCNL e dalle relative linee guida in materia di strumenti utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell’impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari, convengono sulla necessità di favorire il sostegno dell’occupazione e del reddito nelle situazioni di difficoltà indotte da situazioni di crisi e dai relativi processi di riorganizzazione.
Le Parti, ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di legge in materia, individuano i seguenti strumenti e percorsi che, in presenza di specifiche condizioni di compatibilità organizzativa ed economica per le imprese, potranno essere esperiti anche per integrare gli strumenti di legge e per favorire una gestione delle situazioni di difficoltà con ricadute occupazionali ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale delle eccedenze occupazionali.
La scelta degli strumenti e la loro priorità sarà quella individuate a livello aziendale in relazione alle caratteristiche specifiche ed alle esigenze di equilibrio economico e degli assetti organizzativi.
1) Fondo bilaterale aziendale per il sostegno al reddito A livello di impresa potrà essere costituito un Fondo, gestito pariteticamente dalle Parti aziendali, alimentato da risorse delle imprese e dei lavoratori secondo entità e modalità da definire dall’accordo aziendale.
II contributo da parte dell’impresa non potrà essere inferiore a quello dei lavoratori e dovrà tenere conto delle prassi aziendali in atto.
Le iniziative finanziate dal Fondo dovranno essere finalizzate in direzioni funzionali all’occupazione e in particolare destinate:
— ad integrare il reddito dei lavoratori durante i periodi di CIG o di contratti di solidarietà;
— ad integrare il reddito dei lavoratori nel corso degli interventi di cui at successivo punto 5.
2) Gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell’orario e della prestazione annua
In rapporto all’entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro ed alla omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno concordare la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell’orario di lavoro utilizzando, sia per it personale giornaliero sia per quello turnista:
— tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti;
— i residui individuali di ferie, di conto ore e di riduzioni di orario non ancora fruiti;
— le ferie eccedenti le quattro settimane.
3) Riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà
L’eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni di orario, al di la delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente, presuppone un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti riduzioni retributive.
II ricorso agli strumenti di incentivazione e sostegno offerti dalla legge attutisce l’onere economico per i lavoratori.
4) Premio di partecipazione
Nell’ambito della contrattazione del premio di partecipazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, le risorse rese disponibili dagli incrementi di produttività e redditività potranno in tutto o in parte essere destinate in direzioni funzionali all’occupazione (riduzioni di orario, ecc.).
5) Interventi di riqualificazione
Nella logica di prevenire e creare le condizioni per contenere i fenomeni di eccedenza, le imprese e le RSU possono avviare percorsi di riqualificazione per lavoratori che hanno professionalità da riqualificare sia per l’impiego all’interno sia per quello eventualmente esterno all’impresa.
Le Parti indicano lo strumento delta trasformazione temporanea in part-time del rapporto di lavoro degli interessati, nella fase della riqualificazione, purchè compatibile in termini organizzativi.
La conseguente riduzione retributiva pub essere attenuata con iniziative di solidarietà in rapporto alle specifiche esigenze anche attraverso la messa a disposizione collettiva di risorse economiche di cui al precedente punto 1.
6) Convenzioni per la cessione di beni o servizi ai dipendenti
Le Parti aziendali valuteranno l’eventuale adozione di strumenti di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori, attraverso la individuazione di convenzioni da stipularsi, ad esempio con asili nido, esercizi commerciali, istituti di credito e compagnie assicurative presenti sul territorio, al fine di offrire ai lavoratori la possibility di ottenere beni e servizi a condizioni vantaggiose.
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Al di la degli strumenti a fronte delle specifiche eccedenze, una strategia di attenzione ai problemi dell’occupazione, nel rispetto della competitività delle imprese può, ad avviso delle Parti, essere concretamente realizzata attraverso:
— la formazione e riqualificazione del personale;
— una gestione attenta dei fenomeni di ricorso al lavoro eccedente e straordinario mediante le innovazioni apportate all’art. 8 del CCNL anche con l’utilizzazione del part-time e del contratto a termine, istituti questi particolarmente importanti sul fronte dell’occupazione e della soddisfazione di specifiche esigenze produttive;
— la finalizzazione ad iniziative temporanee sul fronte dell’occupazione, anche con interventi su regimi e quantity di orario, di quote dei premi di partecipazione, secondo intese da realizzare nell’ambito degli incontri per l’istituzione e l’aggiornamento dei premi stessi.
Nell’indicare le scelte di cui sopra e nel ribadire l’autonomia del livello aziendale nel valutarne la praticabilita, le Parti sono consapevoli della necessity di un’azione di orientamento e di aiuto nella soluzione di possibili problemi pratici e di interpretazione delle norme contrattuali e di legge.
A tal fine esse si impegnano, in sede di Osservatorio Nazionale, ad esaminare le esperienze the dovessero essere realizzate e a diffonderne la conoscenza per far si the a livello aziendale possano svilupparsi azioni coerenti con le linee strategiche e i percorsi sopra indicati.
Dichiarazione delle Parti stipulanti
Le Parti si impegnano a definire, nell’ambito della vigenza contrattuale, specifiche linee guida per la costituzione del Fondo bilaterale di cui al punto 1 della presente Parte, al fine di agevolarne la realizzazione a livello aziendale.
Le Parti, valutando positivamente le previsioni legislative tese ad estendere ai lavoratori l’accesso al Fondo antiusura di cui alla Legge n. 108/1996, si impegnano, anche attraverso la definizione di apposite linee guida, a realizzare le opportune iniziative idonee ad agevolare ricorso da parte dei lavoratori a tale Fondo.