Art. 5
(Cumulo e mobilità delle mansioni nell’ambito della categoria)
1) Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni relative a una o più posizioni organizzative nell’ambito della categoria di appartenenza, è riconosciuta la posizione organizzativa superiore, sempreché lo svolgimento delle mansioni relative a quest’ultima abbia carattere di rilievo e avvenga con normale continuità.
2) Il lavoratore può, in relazione ad esigenze aziendali organizzative, tecniche, produttive, di mercato, essere adibito a tutte le mansioni relative alla categoria nella quale risulta inquadrato.
3) L’effettuazione di mansioni relative ad una diversa posizione organizzativa non dà luogo al passaggio di posizione quando è motivata da:
– sostituzione di altro lavoratore assente per motivi che danno luogo alla conservazione del posto di lavoro;
– esigenze organizzative/tecniche/produttive/di mercato di durata non superiore a mesi tre.
Con riferimento a queste fattispecie:
– l’effettuazione di mansioni relative ad una posizione organizzativa superiore comporta il riconoscimento della differenza fra le relative indennità di posizione organizzativa per il periodo relativo alla loro effettuazione;
– l’effettuazione di mansioni relative ad una posizione organizzativa inferiore comporta il mantenimento dell’indennità di posizione organizzativa di provenienza.
In tali casi la Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla R.S.U. i dati e le motivazioni relativi alla mobilità effettuata.
4) Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 3, il lavoratore adibito continuativamente a mansioni relative ad una diversa posizione organizzativa passa, a tutti gli effetti, dopo trenta giorni, nella diversa posizione organizzativa.
Nel caso di passaggio ad una posizione organizzativa inferiore, la differenza tra l’indennità di posizione nuova e quella di provenienza sarà attribuita a superminimo e sarà assorbita solo nel caso di successivo passaggio ad una posizione organizzativa superiore.
In tale caso la Direzione aziendale comunicherà alla R.S.U. le motivazioni tecniche che hanno dato origine alla mobilità.
5) Qualora esigenze aziendali comportino mobilità collettiva, a carattere non temporaneo, di gruppi di lavoratori, sarà realizzato tra R.S.U. e Direzione aziendale, sulla base delle motivazioni dell’iniziativa, un confronto sulle conseguenze per i lavoratori da esaurirsi entro dieci giorni dalla relativa comunicazione dell’impresa alla R.S.U. L’operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l’arco di tempo indicato.
Nei casi di mobilità collettiva temporanea di gruppi di lavoratori la Direzione aziendale informerà tempestivamente la R.S.U.
Chiarimento a verbale
Per il passaggio definitivo dalla qualifica impiegatizia a quella operaia occorre il formale consenso del lavoratore.