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Art. 14 Ferie Orario Lavoro Riposo Festività 14 Ferie

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Art. 14

(Ferie)

Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati.

Lavoratori con anzianità di servizio:

A) fino a 10 anni: 4 settimane;

B) oltre i 10 anni: 5 settimane.

Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.

In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell’orario settimanale in cinque giorni.

In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto alla lett. C), punto 2, dell’art. 8, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in impresa nello stesso periodo.

Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente le festività previste dalle lett. b) e c) dell’art. 11 che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale di lavoro in 5 giorni) non sono computabili agli effetti delle ferie mentre è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell’indennizzo come specificato al successivo comma 10.

La scelta dell’epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale di maturazione.

Qualora ciò non risultasse praticabile, al fine di un effettivo godimento delle ferie, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 30 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro sei mesi dal termine dell’anno successivo a quello di maturazione.

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il non godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso del primo anno, alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alle frazioni di un anno feriale incompiuto, sempreché non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel quale caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.

Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l’impresa è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 25.

Specificità settoriali

1) Ceramica e abrasivi

Ai lavoratori assunti successivamente al 4 giugno 1998 si applica il presente articolo.

Ai lavoratori che a tale data risultassero già in forza continuerà ad essere applicata la disciplina specifica riportata al Capitolo XIII del presente contratto, fermo restando che il presente articolo 14 si applicherà comunque nei confronti di tutti i lavoratori in forza dal 1º gennaio 2008.

2) Lubrificanti e GPL

Il 2º comma del presente articolo è sostituito dal seguente:

“Lavoratori con anzianità di servizio:

A) fino a 10 anni: 4 settimane;

B) oltre i 10 anni e fino ai 18: 4 settimane e tre giorni;

C) oltre i 18 anni: 5 settimane e due giorni.”.

Chiarimento a verbale

I periodi feriali suindicati tengono conto della coincidenza delle festività di cui alle lett. b) e c) dell’art. 11 con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale settimanale di lavoro in 5 giorni.

Pertanto per tali festività non si farà più luogo alla concessione di corrispondenti ferie aggiuntive o del sostitutivo trattamento economico di cui al precedente c.c.n.l. 12 dicembre 1969 (art. 11, Parte operai, art. 4, Qualifiche speciali e art. 10, Parte impiegati).

Dichiarazione a verbale

Le parti, premesso che con il c.c.n.l. 20 luglio 1990 hanno superato le differenze esistenti in materia di ferie tra le diverse qualifiche di lavoratori, hanno convenuto che ai lavoratori di cui ai gruppi 1, 2 e 3 dell’art. 4, assunti entro il 31 agosto 1990, a partire dalla maturazione del 18º anno di anzianità di servizio verrà riconosciuto il periodo di ferie annue di 5 settimane e 2 giorni previsto dal c.c.n.l. 6 dicembre 1986.

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