FORMAZIONE
Premessa
Le parti considerano strategico l’impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura di impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.
1. Investimento per la formazione
Con l’obiettivo di promuovere e favorire tale formazione le parti concordano la possibile utilizzazione di 1,5 giornate di riposi spettanti ai sensi dell’art. 13 per la partecipazione a progetti formativi:
– collettivi, concordati a livello aziendale e/o territoriale anche secondo quanto previsto al successivo par. 2;
– individuali, nell’ambito del patto formativo di cui al successivo par. 3.
Gli accordi aziendali che definiranno i progetti formativi collettivi di cui trattasi prevederanno contestualmente le modifiche necessarie agli orari e alle schematizzazioni di turno già concordate ferma restando la possibilità dei progetti formativi individuali nell’ambito del patto formativo di cui al successivo par. 3.
Le imprese concorreranno, in modo paritetico, con ulteriori 1,5 giornate, alla effettiva realizzazione dei progetti formativi di cui sopra.
Le parti si danno atto che le giornate di formazione di cui ai commi 1 e 3 del presente par. 1 sono da considerare a tutti gli effetti utili ai fini del computo del premio presenza.
2. Formazione continua
L’Organismo bilaterale per la formazione chimica, di cui al successivo par. 5, provvede alla diffusione di significative esperienze e moduli di formazione continua e fornisce informazioni sulle fonti di finanziamento utilizzabili.
Anche sulla base di tali informazioni, appositi piani di formazione continua, possono essere realizzati attraverso:
– iniziative promosse da accordi tra le competenti strutture territoriali mirate ad agevolare la realizzazione di azioni formative di interesse dei lavoratori e delle imprese, in particolare delle PMI;
– azioni concordate a livello aziendale a seguito di rilevazioni sui fabbisogni formativi effettuate congiuntamente alle R.S.U., con l’eventuale assistenza delle rispettive strutture territoriali.
Le iniziative aziendali e territoriali potranno fare riferimento ad accordi-quadro realizzati a livello nazionale.
I piani di formazione continua, da pianificare con cadenza annuale, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere:
– le modalità di svolgimento della formazione, che dovranno essere compatibili con l’attività lavorativa nel caso di coincidenza con l’orario di lavoro;
– l’entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente che, salvo diversa previsione aziendale, non potrà superare il 5% dell’organico (3% per le PMI con un numero di dipendenti fino a 100);
– l’eventuale utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche e di quelle rese disponibili da Fondimpresa;
– la partecipazione, tendenzialmente paritetica, dei lavoratori ai costi di frequenza residui attraverso:
a) quanto previsto al precedente par. 1;
b) l’utilizzazione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali;
– la salvaguardia della non adesione individuale, che dovrà essere valutata dalle parti.
Le iniziative formative promosse a livello territoriale saranno portate a conoscenza delle imprese e delle R.S.U. direttamente dalle parti che le hanno concordate.
Entro i termini richiesti le imprese, d’intesa con le R.S.U., formalizzeranno l’eventuale adesione e tutti gli elementi necessari per la partecipazione.
Le imprese nelle quali non fosse costituita la R.S.U. potranno aderire all’iniziativa con le modalità individuate dagli accordi.
Le imprese, anche per il tramite del livello territoriale, comunicheranno all’OBC i piani di formazione continua realizzati.
3. Patto formativo
Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione informativa predisposta dall’OBC sulle agibilità/opportunità contrattuali concernenti la formazione continua, ivi compreso il patto formativo.
Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzative, ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del patto formativo, utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra, sottoponendo al singolo lavoratore una proposta di patto. II patto formativo dovrà prevedere:
– l’impegno dell’impresa a far partecipare il lavoratore ad iniziative di formazione continua di cui ai precedenti parr. 1 e 2;
– l’impegno del lavoratore a partecipare alle iniziative anche attraverso:
– eventuali modifiche dell’orario di lavoro finalizzate a rendere compatibile con la prestazione lavorativa la partecipazione all’attività formativa;
– la messa a disposizione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali e/o di tempo extra-lavoro, entro i limiti previsti ai precedenti parr. 1 e 2;
– il rilascio di apposita certificazione predisposta dall’OBC, attestante l’attività formativa alla quale il lavoratore ha partecipato, da utilizzare ad integrazione del proprio curricolo formativo anche in occasione di nuove opportunità di lavoro.
II patto formativo sarà operativo e determinerà l’attuazione degli impegni, a seguito della sottoscrizione da parte del lavoratore.
E’ fatta salva per il lavoratore e la R.S.U., in caso di mancata proposta di patto formativo da parte dell’impresa, la possibilità di attivare la richiesta di partecipare a specifiche iniziative formative promosse a livello territoriale.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto della opportunità che il percorso formativo delineato nel patto tenga in considerazione, laddove funzionale all’attività e al ruolo ricoperto nell’impresa, le conoscenze connesse con il titolo di studio conseguito.
4. Formazione individuale
Il diritto allo studio e alla formazione, per le finalità e nelle articolazioni sotto specificate, è riconosciuto a tutti i lavoratori con le seguenti modalità di esercizio concreto del diritto stesso.
Le facilitazioni per tale esercizio saranno garantite dalle imprese sia per corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studi legali, secondo quanto previsto e precisato al successiva lett. A), sia per la frequenza ad altri corsi di studio finalizzati alla ricerca e alla miglioramento della propria preparazione, professionalità e occupabilità, anche con riferimento alle esigenze di alfabetizzazione dei lavoratori stranieri, secondo quanto previsto e precisato alle successive lett. B) e C).
A) Diritto allo studio per i lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
In attuazione dell’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene quanto segue:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Il giorno di permesso non potrà essere fruito successivamente alla data fissata per l’esame.
Per gli esami di diploma universitario o di laurea i giorni di permesso retribuiti saranno elevati a quattro.
Ai lavoratori che nel corso dell’anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 20 giorni l’anno.
b) Lavoratori studenti di scuole medio-superiori e di scuole professionali
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell’anno.
Ai lavoratori che nel corso dell’anno debbono sostenere gli esami di diploma potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.
c) Altri lavoratori studenti di cui all’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300
A tali lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le imprese potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo.
B) Diritto allo studio per la scuola dell’obbligo, istituti tecnici e professionali, e per altri corsi di formazione
I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti di istruzione pubblici, riconosciuti o parificati, al fine di conseguire la licenza della scuola dell’obbligo o un diploma di istituto tecnico o professionale, o di migliorare ed ampliare, anche in relazione all’attività aziendale, la propria preparazione e formazione, anche mediante corsi di formazione non regolari attivati dalle università, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali "pro-capite" e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti dell’unità produttiva.
Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell’impresa e a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, sarà determinato all’inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data, salvo conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.
Le 150 ore "pro-capite" per triennio potranno essere usufruibili mediante concentrazione anche in un solo anno.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il tre per cento del totale della forza occupata nel turno stesso; nell’unità produttiva stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.
Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi della presente norma, dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del monte ore triennale o determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 4º comma della presente lett. B), la Direzione aziendale e la R.S.U., fermo restando quanto previsto al 4º comma stesso, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei diritti individuali sul monte ore complessivo, fissando i criteri obiettivi (quali l’età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l’identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all’impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con l’indicazione delle ore relative.
Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4º comma, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
C) Congedi per formazione
In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.
1) Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 5 anni), possono essere presentate all’impresa, anche tramite la R.S.U., con un preavviso di almeno:
– 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;
– 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.
2) Il congedo per formazione potrà essere fruito anche tramite temporanea trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto part-time, previo accordo tra le parti in base alle norme di cui all’art. 3, lett. E) del presente c.c.n.l. In tal caso, la durata massima complessiva di cui all’art. 5 della legge n. 53/2000 sarà riproporzionata in base all’effettiva riduzione della prestazione annua lavorativa.
3) L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione.
4) Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva ai sensi della presente disciplina non potranno superare in ciascun turno di lavoro l’1% della forza di lavoro occupata nel turno stesso.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale comportasse un numero inferiore ad 1 sarà possibile l’assenza di un lavoratore ferma restando l’esigenza di compatibilità del congedo con lo svolgimento della normale attività dell’impresa.
5. Organismo bilaterale chimico per la formazione continua
Le parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione, convengono che il livello nazionale svolga un ruolo di indirizzo, coordinamento e supporto, monitoraggio delle attività formative dei livelli aziendali e territoriali oltre che di rapporto con il livello interconfederale.
A tal fine le parti si impegnano a regolamentare l’attività dell’Organismo bilaterale entro il 2006 per renderlo operativo dal gennaio 2007.
L’OBC, che si finanzierà attraverso i servizi erogati, ha l’obiettivo di assumere un ruolo di indirizzo, di analisi dei fabbisogni formativi settoriali, di progettazione dell’attività formativa e di formazione degli operatori.
In particolare I’OBC, anche mediante la collaborazione di esperti individuati di comune accordo, è preposto all’attuazione delle seguenti funzioni e compiti:
– tenere rapporti con le Istituzioni (nazionali e regionali) preposte alla formazione professionale, gli Enti bilaterali territoriali e Fondimpresa e le sue articolazioni territoriali;
– portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U. le esperienze di formazione continua più significative realizzate nel settore;
– promuovere, d’intesa con le competenti strutture territoriali, iniziative formative locali fornendo la necessaria collaborazione;
– assistere le imprese nella realizzazione delle iniziative di formazione continua, anche per quanto concerne la disponibilità di enti di formazione di comprovata esperienza e competenza;
– definire le modalità, in armonia con quanto previsto in materia dalle norme di legge, per il riconoscimento dell’attività formativa svolta dal lavoratore attraverso la predisposizione di apposita certificazione spendibile anche sul mercato del lavoro;
– collaborare con la Sezione sicurezza, salute, ambiente dell’Osservatorio nazionale sia per l’adempimento degli impegni formativi sui temi di sicurezza, salute e ambiente sia per la realizzazione della pubblicazione delle linee-guida prevista al Capitolo VIII del presente contratto;
– curare la predisposizione di moduli di formazione, anche a distanza, su temi formativi di interesse per i lavoratori dell’industria chimica, farmaceutica e degli altri settori rappresentati;
– realizzare moduli sulle problematiche della chimica da utilizzare per la formazione di formatori e tutors preposti alla erogazione di attività formative per i lavoratori del settore con particolare riferimento a quanto previsto in materia di apprendistato;
– avviare un flusso di informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico in materia di formazione;
– promuovere e organizzare iniziative di riflessione sulla formazione continua riguardanti i settori rappresentati;
– predisporre e curare la realizzazione di apposite iniziative formative rivolte alle R.S.U. come previsto al punto 10 dell’art. 58 del c.c.n.l.
Le parti si danno atto che per il finanziamento dell’OBC saranno adottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che il complesso della normativa del presente capitolo è stato convenuto anche nell’ambito delle deleghe previste dagli artt. 5 e 6 della legge n. 53/2000.
N.d.R.: L’accordo 7 novembre 2007 prevede quanto segue:
Premessa
In attuazione di quanto disposto nel c.c.n.l., Parte VII, le parti, riconoscendo l’impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione come investimento per il miglioramento della competitività delle imprese, dello sviluppo e arricchimento professionale delle risorse umane e della loro occupabilità, con il presente accordo:
– intendono promuovere e sostenere iniziative congiunte in materia in coerenza con gli obiettivi strategici fissati nel c.c.n.l.;
– individuano gli obiettivi primari e le aree tematiche di particolare interesse settoriale e le modalità di erogazione della formazione a cui potranno far riferimento (ferma restando la possibilità di completarli ed integrarli alla luce della particolare situazione aziendale e/o dello specifico territorio di riferimento) le iniziative concordate a livello aziendale e/o territoriale per piani di formazione continua da realizzarsi nel corso del biennio 2008/2009.
1. Obiettivi prioritari
Le parti individuano i seguenti obiettivi prioritari:
a) miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente, attraverso l’accrescimento della cultura della sostenibilità e della prevenzione, il consolidamento e la diffusione di comportamenti e applicazioni consapevoli e partecipati, la conoscenza dei programmi aziendali utili a realizzare tali scopi;
b) nell’ambito della contrattazione di secondo livello, accrescimento della partecipazione e del coinvolgimento dei lavoratori al raggiungimento degli obiettivi definiti, attraverso una migliore comprensione dei fattori che regolano e determinano lo sviluppo dell’impresa.
2. Aree tematiche prioritarie
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra individuati dalle parti i piani di formazione continua dovranno quindi prevedere, in tutto o in parte, interventi formativi nelle seguenti aree tematiche:
a) In tema di sicurezza salute ambiente e innovazione (di processo, di prodotto, organizzativa) finalizzata all’incremento della sicurezza sui luoghi di lavoro e/o alla salvaguardia dell’ambiente:
– Aspetti normativi
– Caratteristiche e interrelazioni dei principali soggetti coinvolti
– Illustrazione di sistemi di gestione e di certificazione (ISO 14000, OHSAS 18000, EMAS), adottati in azienda
– Illustrazione dei programmi in atto nell’impresa per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori e delle comunità circostanti i siti produttivi. In particolare, per le aziende che vi aderiscono, illustrazione del Programma "Responsible care"
b) In tema di premio di partecipazione
– Caratteristiche dei mercati in cui opera l’impresa ed esigenze strategiche
– Fattori che regolano e determinano lo sviluppo dell’impresa
– Definizione degli obiettivi, modalità di gestione dei processi, monitoraggio dell’andamento e dei risultati
– Modalità informative
3. Modalità di erogazione della formazione continua e sua durata
I piani di formazione concordati nell’ambito del presente accordo quadro, potranno prevedere modalità di erogazione della formazione interna od esterna in:
– Aula
– Affiancamento
– Training on the job (formazione sul campo)
– Coaching (utilizzo di competenze per l’aggregazione e motivazione delle persone)
– FAD (formazione a distanza) o autoformazione assistita
– Action learning (formazione attraverso modalità attive)
– Seminari od Comunicati Stampa di aggiornamento e scambio professionale, aziendali, interaziendali o esterni all’azienda
I piani di formazione continua determineranno la durata delle azioni formative, che in ogni caso non potranno essere complessivamente inferiori a tre giornate/24 ore.
4. Finanziamento
Per la realizzazione delle attività formative di cui trattasi (che non comprendono quelle obbligatorie sulla base della normativa vigente), fatta salva l’eventuale utilizzazione alternativa o concorrente di risorse finanziarie pubbliche e di quelle rese disponibili da Fondimpresa, i piani di formazione concordati dovranno prevedere la partecipazione paritetica delle aziende e dei lavoratori ai costi di frequenza secondo quanto previsto dal par. 1, Parte VII del c.c.n.l. (1.5 + 1.5 gg).
5. Monitoraggio
Le imprese comunicheranno all’Organismo bilaterale chimico per la formazione continua (OBC) i piani di formazione continua concordati nell’ambito del presente accordo quadro.