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PREVIDENZA COMPLEMENTARE SETTORIAL – FONCHIM

Parte V


(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale e la costituzione del Fondo pensione complementare a capitalizzazione FONCHIM.

1) Normativa

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo Statuto del fondo e le relative disposizioni regolamentari.

Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali, i diritti e gli obblighi previsti dal presente c.c.n.l. e dagli accordi nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le imprese e i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l.

All’atto dell’assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa di FONCHIM o altro fondo contrattuale chiuso applicabile, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.

Le aziende forniranno annualmente alle R.S.U. e al livello territoriale delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. i dati dell’iscrizione articolati per categoria di inquadramento e fascia di età.

Nelle unità con più di 100 addetti le aziende metteranno a disposizione della R.S.U. adeguata strumentazione informatica che consenta alla R.S.U. di conoscere le disposizioni e le novità contenute nel sito Internet di FONCHIM e permetta al singolo lavoratore, con modalità da regolamentare a livello aziendale, di acquisire informazioni sulla propria posizione individuale.

Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle parti a tutti i lavoratori non iscritti al fondo o a fondi aziendali.

2) Permessi ed assemblee

Ai lavoratori membri dell’assemblea del Fondo di previdenza complementare (nazionale o aziendale) per la partecipazione alle riunioni di tale Organo vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea.

L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.

In ogni unità lavorativa la R.S.U. potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un’ora, per informare i lavoratori dell’andamento di FONCHIM.

Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall’art. 59 del c.c.n.l. qualora le stesse, al momento dell’assemblea, risultassero esaurite.

3) Contribuzioni

T.f.r.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 i versamenti al fondo del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:

a) 100% per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28 aprile 1993;

b) 33% per tutti gli altri lavoratori.

A decorrere dal 1º gennaio 2007, su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da FONCHIM, tale aliquota è elevabile fino al 100%.

Aliquote contributive

A decorrere dal 1º gennaio 2001 le aliquote contributive paritetiche a carico del lavoratore e dell’impresa sono fissate nell’1,20% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

A decorrere dal 1º gennaio 2007, l’impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto al fondo un ulteriore versamento, destinato esclusivamente al fondo di categoria, fissato nello 0,20 della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., che verrà messo a disposizione degli Organi sociali di FONCHIM affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa che, nel caso di premorienza o invalidità permanente, sancita dalle Istituzioni competenti, che determini la cessazione del rapporto di lavoro. I criteri e le modalità della copertura assicurativa saranno definiti dal Cda d’intesa con la Consulta di Fondo.

Nessun contributo è dovuto dall’impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale.

4) Contratti non a tempo indeterminato

Con decorrenza luglio 2000, i diritti e gli obblighi disposti dal c.c.n.l. sono estesi ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato di durata superiore a 6 mesi.

Tale disposizione si applica dal momento del superamento del periodo di prova.


a) Fonchim Ammissibilità iscrizione

E’ ammessa l’iscrizione per i contratti con durata (determinata o determinabile) pari o superiore a 6 mesi, anche per effetto di proroghe, purché sia stato superato l’eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione minima a FONCHIM di almeno 1 mese.

b) Possibilità di versamenti integrativi

Versamenti integrativi, in aggiunta alla contribuzione corrente, sono ammessi con riferimento al periodo di lavoro (compreso il periodo di prova) precedente all’iscrizione, fino ad un massimo di 6 mesi.

Tali versamenti, riguardanti sia i contributi del lavoratore sia quelli del datore di lavoro (escluse le quote di t.f.r.) possono aver luogo in un’unica soluzione ovvero, compatibilmente con il periodo di prosecuzione del rapporto, essere ripartiti in tanti mesi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro precedenti all’iscrizione fino ad un massimo di 6.

c) Possibilità di mantenimento della "posizione" e di sua riattivazione

Considerato che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, pur mancando i versamenti contributivi, è possibile non ritirare il capitale e quindi mantenere la "posizione", è ammesso che il lavoratore iscritto riprenda la contribuzione (compresi i contributi del datore di lavoro e quelli provenienti dal t.f.r.) appena stipulato un nuovo rapporto di lavoro, non a tempo indeterminato (anche di durata inferiore a 6 mesi) o a tempo indeterminato, con un’impresa che in forza delle norme del c.c.n.l. sia aderente o possa aderire a FONCHIM.

Tale facoltà potrà essere esercitata solo dopo avere superato l’eventuale periodo di prova, salva la facoltà di contribuzione integrativa nei termini di cui sopra.

Anche in questo caso resta ferma la necessità che la contribuzione riguardi un periodo minimo di 1 mese.

La riattivazione a fini contributivi di una posizione non chiusa, premessa la necessità di comunicazione congiunta (impresa e lavoratore) a FONCHIM del nuovo rapporto di lavoro e della ripresa dei versamenti contributivi, non determina un nuovo versamento della quota associativa da parte del lavoratore. La quota associativa a carico impresa non sarà dovuta qualora la ripresa della contribuzione avvenga con la medesima azienda con la quale il fondo ha registrato l’ultima contribuzione.

Dichiarazioni delle parti stipulanti

In relazione alla discussione in atto sul conferimento del t.f.r. ai Fondi pensione complementari, le parti confermano il ruolo prioritario dei Fondi pensione contrattuali anche come strumento di relazioni industriali.

Su questo aspetto le parti, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge, opereranno affinché gli iscritti al Fondo pensione possano disporre in ordine alla quantità di t.f.r. da investire nel Fondo.

Le parti confermano che l’obbligo per l’azienda del versamento della contribuzione prevista dal c.c.n.l. è limitato ai lavoratori iscritti a FONCHIM ovvero ad altro fondo contrattuale settoriale dell’area chimica.

N.d.R.: L’accordo 10 gennaio 2008 prevede quanto segue:

2. Previdenza complementare

I lavoratori iscritti a FONCHIM trasferiranno la loro posizione individuale in FONCER, al quale potranno altresì iscriversi gli altri lavoratori dipendenti non aderenti a una forma di previdenza complementare, tutti alle medesime condizioni previste per i lavoratori del settore Piastrelle dal c.c.n.l. 28 marzo 2007.

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