Parte VI
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, pur riconoscendo il principio della centralità del Servizio sanitario nazionale pubblico, confermando la volontà di effettuare all’interno del c.c.n.l. scelte socialmente responsabili, con accordo nazionale del 29 luglio 2003, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria settoriale "FASCHIM" la cui finalità è quella di contribuire alle spese sanitarie sostenute dagli iscritti e dal loro nucleo familiare, se iscritto.
A tale scopo le parti hanno convenuto la seguente regolamentazione.
1) Normativa
In materia di assistenza sanitaria si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo Statuto del fondo e le relative disposizioni regolamentari.
All’atto dell’assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sul fondo: brochure informativa, copia dello Statuto e del regolamento, modulo di iscrizione.
Fermo restando quanto previsto all’alinea successivo, possono iscriversi a FASCHIM, con espressa manifestazione di volontà (1), tutti i lavoratori non in prova con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell’orario normale legale.
L’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto di lavoro non a tempo indeterminato è ammessa purché la durata del contratto, determinata o determinabile, sia pari o superiore ad un anno, anche per effetto di eventuali proroghe, al netto del periodo di prova.
II lavoratore associato al Fondo potrà decidere di iscrivere in qualità di nucleo familiare il proprio coniuge, il proprio convivente e/o i figli fiscalmente a carico, nelle modalità ed entro i limiti previsti dallo Statuto del fondo e dalle relative disposizioni regolamentari.
II coniuge/convivente superstite dell’iscritto principale potrà rimanere iscritto al Fondo nel rispetto delle norme stabilite nello Statuto e delle relative disposizioni regolamentari.
Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle parti a tutti i lavoratori non iscritti al fondo.
2) Confluenze di altri settori
A seguito di appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. con le Organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell’area chimica, previo accordo delle fonti istitutive, potranno iscriversi al Fondo anche i lavoratori dei relativi settori. Tali accordi collettivi nazionali dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e la medesima contribuzione prevista per la generalità degli iscritti.
3) Permessi ed assemblee
Ai lavoratori componenti l’Assemblea o il Consiglio di amministrazione del fondo per la partecipazione alle riunioni di tali Organi vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni Assemblea/Consiglio.
L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.
In ogni unità lavorativa la R.S.U. potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un’ora, secondo modalità organizzative da convenire con la Direzione aziendale, per informare i lavoratori dell’andamento del fondo. Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall’art. 59 del presente c.c.n.l. qualora le stesse, al momento dell’assemblea, risultassero esaurite.
4) Contribuzioni
II contributo annuale consta di una quota paritetica a carico del lavoratore e delle imprese.
A decorrere dal 1º gennaio 2007 i versamenti al fondo da parte dei lavoratori e delle imprese iscritte, sono previsti nelle seguenti misure:
a) per i lavoratori iscritti euro 144 all’anno con rate mensili di 12 euro;
b) per le imprese euro 144 all’anno da corrispondere al Fondo con rate trimestrali.
5) Nucleo familiare/Superstiti iscritti
In ragione delle diverse casistiche presenti, fermo restando il principio mutualistico cui il Fondo deve attenersi, le parti ritengono opportuno che il contributo per il nucleo familiare e per i superstiti iscritti venga determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo previo parere della Consulta delle parti istitutive.
In tale ambito il Consiglio di amministrazione dovrà valutare la possibilità di stabilire una contribuzione differenziata in ragione della numerosità dei componenti il nucleo familiare.
6) Forme di assistenza sanitaria aziendali
Le parti sono impegnate per una progressiva confluenza di tutte le forme di assistenza sanitaria aziendali nel Fondo settoriale FASCHIM. A tale riguardo verranno assunte iniziative congiunte, a livello nazionale, territoriale o aziendale, al fine di promuovere il Fondo settoriale e facilitare la confluenza delle forme aziendali nel fondo.
In tale ottica le parti convengono che l’applicazione delle nuove contribuzioni potrà essere convenuta a livello aziendale nell’ambito dell’eventuale confronto propedeutico alla confluenza nel fondo.
La possibilità di confluenza nel fondo è estesa, a prescindere dalla data di costituzione della forma di assistenza sanitaria aziendale, anche a quei lavoratori le cui imprese entrano a far parte del settore, anche per effetto di operazioni societarie che coinvolgono imprese già appartenenti al settore (fusioni, incorporazioni), successivamente al 29 luglio 2003.
7) Clausola di salvaguardia
In assenza di una chiara legislazione nazionale e regionale in materia di Fondi sanitari settoriali, le parti si danno atto che l’accordo istitutivo e le norme previste dallo Statuto di FASCHIM rispettano gli impegni assunti in tema di diritti e obblighi attribuiti alle imprese e ai lavoratori con il c.c.n.l. 12 febbraio 2002 per la costituzione di un Fondo di assistenza sanitaria.
Le parti si danno atto altresì che, laddove subentrassero modifiche del quadro normativo nazionale e/o regionale che dovessero determinare per gli associati al Fondo oneri/costi aggiuntivi rispetto a quelli definiti e assunti nella fase di costituzione del Fondo e/o introdurre, comunque, vincoli che compromettano le finalità del Fondo stesso, si impegnano fin d’ora ad incontrarsi al fine di valutare l’impatto della nuova situazione e ad assumere le conseguenti determinazioni all’interno delle seguenti opzioni:
a) ridefinire gli ambiti di operatività del Fondo;
b) ricercare soluzioni che consentano di realizzare, senza aggravio complessivo di oneri, la compatibilità degli oneri o dei vincoli sopravvenuti con gli impegni contrattualmente assunti;
c) avviare la procedura di scioglimento del Fondo come previsto dallo Statuto.
II confronto tra le parti dovrà obbligatoriamente esaurirsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della modifica nazionale e/o regionale.
Ferma restando, con le modalità che saranno concordemente individuate, l’assunzione degli oneri derivanti dalla contribuzione ordinaria da parte delle imprese, laddove le parti non dovessero concordare su soluzioni adeguate alla situazione determinatasi, informeranno il Consiglio di amministrazione del Fondo di tale situazione affinché esso, con la procedura prevista dallo Statuto del fondo, possa avviare lo scioglimento del Fondo.
(1) Norma transitoria: le parti convengono che la modifica della modalità di adesione, dal silenzio assenso alla espressa manifestazione di volontà, in attesa delle necessarie modifiche statutarie da realizzarsi entro il 2006, sia operativa (con le modalità procedurali che saranno tempestivamente definite dal fondo) sin dalla data di stipula del rinnovo contrattuale.
N.d.R.: L’accordo 6 dicembre 2007 prevede quanto segue:
Parte VI
ASSISTENZA SANITARIA SETTORIALE – FASCHIM
Le parti, pur riconoscendo il principio della centralità del Servizio sanitario nazionale pubblico, confermando la volontà di effettuare all’interno del c.c.n.l. scelte socialmente responsabili, con accordo nazionale del 29 luglio 2003, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria settoriale la cui finalità è quella di contribuire alle spese sanitarie sostenute dagli iscritti e dal loro nucleo familiare, se iscritto.
A tale scopo le parti hanno convenuto la seguente regolamentazione.
1) Normativa
In materia di assistenza sanitaria si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo Statuto del fondoe le relative disposizioni regolamentari.
All’atto dell’assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione su Faschim: brochure informativa, copia dello Statuto e del regolamento, modulo di iscrizione.
Fermo restando quanto previsto all’alinea successivo, possono iscriversi al fondo con espressa manifestazione di volontà, tutti i lavoratori non in prova con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell’orario normale legale.
Possono iscriversi al Fondo i lavoratori con contratto di lavoro non a tempo indeterminato purché la durata del contratto, determinata o determinabile, sia pari o superiore ad un anno, anche per effetto di eventuali proroghe, al netto del periodo di prova.
Il lavoratore associato al Fondo potrà decidere di iscrivere in qualità di nucleo familiare il proprio coniuge, il proprio convivente e/o i figli fiscalmente a carico, nelle modalità ed entro i limiti previsti dallo Statuto di Faschim e dalle relative disposizioni regolamentari.
Il coniuge/convivente superstite dell’iscritto principale potrà rimanere iscritto al Fondo nel rispetto delle norme stabilite nello Statuto e delle relative disposizioni regolamentari.
Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle parti a tutti i lavoratori.
2) Confluenze di altri settori
A seguito di appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. con le Organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell’area chimica, previo accordo delle fonti istitutive, potranno iscriversi al Fondo anche i lavoratori dei relativi settori. Tali accordi collettivi nazionali dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e la medesima contribuzione prevista per la generalità degli iscritti.
3) Permessi ed assemblee
Ai lavoratori componenti dell’Assemblea o del Consiglio di amministrazione per la partecipazione alle riunioni di tali Organi vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni Assemblea/Consiglio.
L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.
In ogni unità lavorativa la R.S.U. potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un’ora, secondo modalità organizzative da convenire con la Direzione aziendale, per informare i lavoratori dell’andamento di Faschim. Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall’art. 59 del presente c.c.n.l. qualora le stesse, al momento dell’assemblea, risultassero esaurite.
4) Contribuzioni
Il contributo annuale al fondo a far data dal 1º luglio 2008 è pari a:
– a carico delle imprese 216 euro annui da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di 54 euro;
– a carico dei lavoratori 72 euro annui da corrispondere al Fondo con rate mensili di 6 euro.
5) Nucleo familiare/Superstiti iscritti
In ragione delle diverse casistiche presenti, fermo restando il principio mutualistico cui il Fondo deve attenersi, le parti ritengono opportuno che il contributo per il nucleo familiare e per i superstiti iscritti venga determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo previo parere della Consulta delle parti istitutive.
In tale ambito il Consiglio di amministrazione dovrà valutare la possibilità di stabilire una contribuzione differenziata in ragione della numerosità dei componenti il nucleo familiare.
6) Forme di assistenza sanitaria aziendali in atto
Le parti sono impegnate per la confluenza di tutte le forme di assistenza sanitaria aziendali nel Fondo settoriale. A tale riguardo verranno assunte iniziative congiunte tra le parti a tutti i livelli e accordi quadro a livello nazionale finalizzati a facilitare la confluenza delle forme aziendali nel fondo.
In tale ottica le parti convengono che l’applicazione delle nuove contribuzioni potrà essere convenuta a livello aziendale nell’ambito dell’eventuale confronto propedeutico alla confluenza nel fondo.
Considerata la natura contrattuale dell’ammontare contributivo a carico delle imprese, i costi riconducibili alle forme di assistenza sanitaria aziendali non potranno essere inferiori così come non potranno essere cumulati a quelli previsti per il fondo.
La possibilità di confluenza è estesa, a prescindere dalla data di costituzione della forma di assistenza sanitaria aziendale, anche a quei lavoratori le cui imprese entrano a far parte del settore, anche per effetto di operazioni societarie che coinvolgono imprese già appartenenti al settore (fusioni, incorporazioni), successivamente al 29 luglio 2003.
7) Clausola di salvaguardia
In assenza di una chiara legislazione nazionale e regionale in materia di Fondi sanitari settoriali, le parti si danno atto che il presente accordo e le norme previste dallo Statuto rispettano gli impegni assunti in tema di diritti e obblighi attribuiti alle imprese e ai lavoratori con il c.c.n.l. 12 febbraio 2002 per la costituzione di un Fondo di assistenza sanitaria.
Le parti si danno atto altresì che, laddove subentrassero modifiche del quadro normativo nazionale e/o regionale che dovessero determinare oneri/costi aggiuntivi rispetto a quelli definiti e assunti nella fase di costituzione del Fondo e/o introdurre, comunque, vincoli che compromettano le finalità del Fondo stesso, si impegnano fin d’ora ad incontrarsi al fine di valutare l’impatto della nuova situazione ed ad assumere le conseguenti determinazioni all’interno delle seguenti opzioni:
a) ridefinire gli ambiti di operatività del Fondo;
b) ricercare soluzioni che consentano di realizzare, senza aggravio complessivo di oneri, la compatibilità degli oneri o dei vincoli sopravvenuti con gli impegni contrattualmente assunti;
c) avviare la procedura di scioglimento del Fondo come previsto dallo Statuto.
Il confronto tra le parti dovrà obbligatoriamente esaurirsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della modifica nazionale e/o regionale.
Ferma restando, con le modalità che saranno concordemente individuate, l’assunzione degli oneri derivanti dalla contribuzione ordinaria da parte delle imprese, laddove le parti non dovessero concordare su soluzioni adeguate alla situazione determinatasi, informeranno il Consiglio di amministrazione del Fondo di tale situazione affinché esso, con la procedura prevista dallo Statuto, possa avviare lo scioglimento del Fondo.
Norma transitoria
Per il periodo 1º luglio 2008-30 giugno 2009 saranno iscritti al fondo tutti i lavoratori per i quali non sia in atto una forma di assistenza sanitaria (Faschim o forma aziendale).
Per questo arco di tempo la contribuzione complessiva di iscrizione (euro 216 + 72), per tutti gli iscritti, sarà a totale carico delle imprese.
Il periodo di "carenza" di 3 mesi previsto dall’art. 7 dello Statuto, per i lavoratori di cui trattasi, sarà ridotto a 1 mese.
Per lo stesso periodo (luglio 2008-giugno 2009) sarà a carico delle imprese con forme di assistenza sanitaria aziendale, nel limite massimo di 6 euro mensili, l’eventuale contributo dovuto dai lavoratori.
Le imprese comunicheranno gli estremi anagrafici dei lavoratori di cui trattasi entro il 30 aprile 2008.
A partire dal 1º luglio 2009 la contribuzione sarà quella prevista al punto 4 della presente Parte VI.
Entro il 30 aprile 2009 tutti i lavoratori iscritti in forza della presente norma transitoria dovranno formalmente manifestare all’impresa (tramite il modulo che sarà predisposto dal fondo che dovrà essere consegnato dall’impresa ai lavoratori di cui trattasi entro il 31 marzo 2009), la volontà di confermare o rinunciare alla iscrizione.
Entro il 31 maggio 2009 le imprese dovranno inviare i moduli sottoscritti dai lavoratori.
La mancata manifestazione di volontà sarà equiparata a rinuncia volontaria ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Fondo (che prevede nel caso di uscita dal Fondo e successiva iscrizione un periodo di carenza di 12 mesi) e comporterà l’uscita dal Fondo, a tutti gli effetti, dal 1º luglio 2009.
Faschim fornirà alle imprese in tempo utile le necessarie istruzioni operative per adempiere agli impegni contrattuali di cui sopra.
N.d.R.: L’accordo 10 gennaio 2008 prevede quanto segue:
3. Assistenza sanitaria
Per le aziende dei "settori Ceramica" iscritte al fondo alla data del presente accordo, le parti concorderanno entro il 30 giugno 2008 un sistema di assistenza sanitaria integrativa alle seguenti condizioni:
– adesione volontaria dei lavoratori interessati;
– ripartizione paritetica della contribuzione tra impresa e lavoratore.
Il sistema concordato dovrà prevedere soluzioni complessivamente equivalenti a quelle in essere alla data del presente accordo.