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Art. 8 ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA’

Capitolo IV

(Orario di lavoro)

Parte I

Premessa

La durata normale dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.

Le esigenze di produttività e di competitività delle imprese richiedono anche un continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi di orario che realizzino il pieno utilizzo degli impianti e rispondano alle reali variabilità dei mercati cogliendone tutte le opportunità.

I regimi di orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini tecnico-organizzativi.

In relazione ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che la durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali, su un periodo di 12 mesi, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni straordinarie.

I diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente con le loro specifiche finalità.

A) Gli organici devono essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì conto dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze.

B) Orari annui di lavoro

1) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2 x 5 e 2 x 6

L’orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su due turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.

L’orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti.

Specificità settoriali: ceramica e abrasivi

Giornate lavorative annue: 249.

Orario di lavoro medio settimanale: 38 ore.

2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3 x 5 e 3 x 6

L’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su tre turni per 5 o 6 giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto dal 2º comma dell’art. 13, è di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.

L’orario di lavoro medio di riferimento è di 37 ore e 45 minuti.

Specificità settoriali:

1) Ceramica e abrasivi

Giornate lavorative annue: 249.

Orario di lavoro medio settimanale: 38 ore.

2) Lubrificanti e GPL

Giornate lavorative annue: 247.

3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3 x 7 e 2 x 7

L’orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue assunte pari a otto ore giornaliere.

La collocazione dei 28,5 giorni conseguenti – che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui all’accordo interconfederale 22 gennaio 1983 sia le ulteriori 6,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese – sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.

A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni tali che nel corso dell’anno consentano sia il godimento di tre settimane "pro-capite" di ferie in un periodo di quattro mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l’effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell’anno.

L’utilizzazione delle giornate di prestazione dovute annualmente dal lavoratore turnista eventualmente non ricomprese nello schema di turno adottato nell’impresa, sarà contrattata a livello aziendale e dovrà essere funzionale alle esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa.

Per i lavoratori a ciclo continuo, fermo restando quanto previsto dalla successiva lett. L), punto 3) e dai trattamenti aziendali in atto, si considera prestazione straordinaria quella aggiuntiva alla prestazione effettuata sulla base del programma che consente il rispetto del limite annuo di 232,5 giornate lavorative.

Fermo restando quanto previsto alla lettera A), del presente articolo 8, fatte salve situazioni non prevedibili, la sostituzione di lavoratori turnisti a ciclo continuo dovrà prevedere un periodo di affiancamento tra lavoratore in uscita e lavoratore in entrata adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e qualità della prestazione.

A livello aziendale sarà effettuata una verifica con cadenza semestrale su quanto sopra.

C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2 x 5, 2 x 6, 3 x 5, 3 x 6

Le modalità attuative dell’orario di lavoro annuo potranno comportare quanto segue.

1) Orari settimanali realizzati su un arco di norma di cinque giorni, oppure di quattro o sei giorni di durata compresa tra 37 h e 45 m e 40 h medie settimanali.

2) Orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino ad un massimo di dodici.

Qualora il calendario di lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall’impresa, comportasse una distribuzione dell’orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la R.S.U.

La contrattazione dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla comunicazione del calendario di avvio o, nel caso di modifiche nel corso della sua realizzazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del nuovo programma.

L’operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l’arco di tempo indicato.

In relazione a esigenze organizzative non prevedibili i sopra indicati tempi dedicati alla contrattazione saranno dimezzati fermo restando che saranno ricercate le modalità necessarie a realizzare un completo e corretto confronto.

Nell’ambito di quanto sopra previsto, per quanto concerne le PMI, il confronto, tenuto conto delle loro caratteristiche, dovrà essere realizzato in tempi ulteriormente ridotti.

D) L’orario di lavoro programmato giornaliero, settimanale e pluriperiodale sarà esposto in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.

E) Prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie

In applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 è convenuto quanto segue:

1) Ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali è considerata eccedente la prestazione fornita oltre l’orario di lavoro settimanale medio di cui alla lett. B), punto 1.

2) A far data dal 1º giugno 2006 le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste dall’art. 9 e, secondo quanto previsto dal successivo punto 3, con una delle seguenti opzioni:

– 50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi;

– 100% di riposi compensativi

– 100% di quote orarie retributive.

3) II lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito alle opzioni di cui al precedente punto 2 (*).

I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore di cui alla successiva lett. F). La corresponsione delle quote retributive avverrà nel mese di competenza.

Il lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l’anno successivo. Nel caso in cui ciò non avvenga si intenderà confermata per l’anno successivo l’opzione in essere.

(*) Norma transitoria: Relativamente al 2006 tale scelta andrà formalmente effettuata entro il 30 giugno.

4) Nelle ipotesi di orari pluriperiodali di cui alla lett. C), punto 2, non costituisce prestazione eccedente o straordinaria quella calendarizzata attuata oltre l’orario medio settimanale che realizzi corrispondenti compensazioni nell’ambito del calendario di lavoro definito.

5) Il ricorso a prestazioni eccedenti o straodinarie deve avere carattere eccezionale. Esso, al di là dei casi in cui le relative esigenze trovino specifiche risposte nell’ambito dei regimi di orario previsti, deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.

Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro.

6) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie saranno contrattate prComunicati Stampavamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U.

7) Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie nonché lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Le prestazioni eccedenti o straordinarie – fermo restando quanto previsto al precedente punto 6 – nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.

8) Nel caso di regimi di orario su base settimanale le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti o straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto 5.

Nel caso di orari pluriperiodali le informazioni di cui sopra saranno fornite con cadenza quadrimestrale.

Le Direzioni aziendali entro il mese di novembre forniranno alla R.S.U. in modo complessivo le informazioni cui ai commi precedenti.

F) Conto ore individuale

Le parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l’orario di riferimento, convengono di istituire il "conto ore".

Nel conto ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lett. E), punti 2 e 3, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.

Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l’anno successivo a quello di maturazione è legittimo considerare utile per la fruizione stessa un ulteriore anno purché le relative intese per la programmazione dei riposi si realizzino entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.

L’utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive (1).

I lavoratori, oltre che per l’attività formativa di cui alla Parte VI, potranno utilizzare i recuperi relativi ai diritti maturati anche per necessità personali e familiari.

A livello aziendale:

– saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati al monitoraggio dell’andamento del "conto ore" ed a un esame congiunto sui motivi che avessero reso reiteratamente impraticabile la fruizione individuale finalizzato all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione;

– sarà realizzata una informativa complessiva annuale in merito all’andamento del conto ore e alle opzioni esercitate dai lavoratori.

Nel rispetto dello spirito della norma, potranno essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per la utilizzazione dei riposi accantonati.

Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nella busta paga.

Norma transitoria: (1) A far data dal 10 maggio 2006 con riferimento alle intese realizzate per la programmazione dei riposi accantonati sulla base della precedente normativa del c.c.n.l., a livello aziendale verrà realizzato un esame congiunto finalizzato a favorire lo smaltimento delle ore accantonate.

G) Premio presenza

A decorrere dal 1º aprile 1983, alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui di cui all’art. 30). Ai fini di tale computo dovranno essere considerate le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell’orario annuo di cui all’art. 13, per la fruizione dei permessi accantonati nel conto ore che si riferiscano a prestazioni che nell’anno di effettuazione non hanno inciso sulla determinazione del premio in quanto eccedenti rispetto al limite di 120 ore, per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla legge, per donazioni di midollo osseo nei limiti previsti dal presente contratto, nonché per i permessi giornalieri per allattamento concessi alle lavoratrici e ai lavoratori.

In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensione a zero ore, di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, le 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui di cui all’art. 30) e le 120 ore indicate al comma precedente si intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.

Specificità settoriali: lubrificanti e GPL

Non si applica l’istituto del premio di presenza di cui alla presente lett. G).

H) Lavoro notturno

1) Per i lavoratori non turnisti è considerato lavoro notturno quello effettuato nel periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane. Per tale prestazione viene riconosciuta la maggiorazione del 50% di cui al punto 4 dell’art. 9 del c.c.n.l.

Specificità seettoriali: lubrificanti e GPL

Si considera lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le 6 antimeridiane.

2) In caso di introduzione del lavoro notturno secondo quanto previsto all’art. 12 del D.Lgs. n. 66/2003 l’impresa informerà prComunicati Stampavamente, anche nell’ambito di appositi incontri, la R.S.U. costituita nell’unità produttiva sulle ragioni tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro dell’adozione del nuovo orario di lavoro e l’impatto sui lavoratori.

La fase di confronto va conclusa entro 15 giorni di tempo dall’informativa e per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.

Nel caso di mancanza di R.S.U. l’informativa deve essere inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente c.c.n.l. per il tramite della locale Associazione territoriale e il relativo confronto dovrà esaurirsi entro 10 giorni dall’informativa. Per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.

Nel caso di rispetto della suindicata procedura l’informativa annuale periodica alla Direzione provinciale del lavoro competente non dovrà essere inviata.

3) In relazione all’art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in caso di inidoneità al lavoro in orario notturno si richiama quanto previsto all’art. 7 del presente contratto.

I) Lavoro festivo

E’ considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell’art. 11 del c.c.n.l.

Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4º giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo

L) Lavoro a turni

I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’impresa.

Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario

Nel caso di cui sopra e qualora situazioni eccezionali lo richiedessero ove il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire interamente del periodo di riposo giornaliero è possibile derogare alle previsioni dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003 relativo al periodo minimo di 11 ore di riposo.

Tale deroga è inoltre consentita alle condizioni di legge in termini di riposi compensativi, in caso di prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità, come definita a livello aziendale, per emergenze.

Quanto sopra non intende modificare prassi aziendali in atto.

Chiarimenti a verbale

1) Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività, in aggiunta all’indennità di turno, la sola maggiorazione del 50% di cui all’art. 9 del presente contratto.

2) Gli orari settimanali previsti al presente articolo sono realizzati attraverso la distribuzione su 48 settimane dei riposi aggiuntivi e delle riduzioni di orario di cui all’art. 13. La eventuale quota residua sarà goduta attraverso corrispondenti riposi. Le rimanenti 4 settimane si intendono coincidenti con il periodo feriale minimo previsto all’art. 14 del c.c.n.l.

3) L’assenza in giornata per la quale, nell’ambito del regime di orario adottato nell’impresa, è prevista una prestazione lavorativa inferiore o superiore a otto ore, sarà considerata pari a otto ore in caso di ferie e in tutti i casi in cui la relativa causale preveda il diritto ad una giornata di retribuzione. Sarà pari alle ore di prestazione prevista, secondo il regime di orario adottato, in tutti gli altri casi di assenza retribuita o non retribuita.

4) La prestazione lavorativa dell’operatore di vendita, già denominato viaggiatore o piazzista, si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.

La collocazione nella settimana delle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.

5) Nei casi di orari pluriperiodali di cui alla lett. C), punto 2, le prestazioni effettuate oltre l’orario di lavoro medio settimanale di cui alla lett. B), punto 1, non danno luogo a corrispondenti riposi compensativi nell’ambito del rispetto dei limiti di prestazione annua previsti.

6) La normativa sul conto ore di cui alla lett. F) del presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro a termine di durata fino a 12 mesi.

7) In relazione a quanto previsto all’articolo 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che i lavoratori esterni, in quanto assimilabili ai commessi viaggiatori o piazzisti, sono ricompresi nel trattamento di deroga alla disciplina della durata settimanale dell’orario.

Si conviene inoltre di assimilare questi lavoratori al personale di cui al comma 5 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003 per quanto riguarda la non applicazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 (relative, tra l’altro, a orario di lavoro, lavoro straordinario, riposo giornaliero, pause).

Quanto sopra non modifica gli accordi aziendali in atto.

Dichiarazioni delle parti stipulanti

Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che la crescita dell’occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Parte I del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.

In questo contesto, le parti, a livello nazionale, esamineranno anche eventuali casi particolari in rapporto alla situazione di mercato, alle caratteristiche tecnologiche, organizzative e occupazionali delle imprese e con particolare riferimento a quelle dislocate nel Mezzogiorno, al fine di accertare la possibilità di conseguire una maggiore produttività tecnico-economica combinando una maggiore durata nel periodo settimanale di utilizzo degli impianti con diversi regimi dell’orario di lavoro del personale addettovi. Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (5 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l’orario dei turnisti a ciclo continuo.

Nota a verbale

Le parti si danno atto che le innovazioni introdotte nell’art. 8 con il rinnovo del 10 maggio 2006 sono tra loro strettamente correlate e hanno carattere sperimentale per la vigenza del quadriennio contrattuale.

Parte II

Le parti, nel rispetto delle esigenze di competitività del sistema settoriale, convengono sulla opportunità di favorire l’avvio e lo sviluppo dell’attività produttiva e dell’occupazione nelle "aree di crisi", intendendosi per tali il Mezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute dalla legislazione italiana e comunitaria.

In relazione a quanto sopra le parti, ferma restando l’utilizzabilità in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di legge in materia, individuano i seguenti strumenti e percorsi, relativi ai sopra indicati obiettivi strategici che, in presenza di specifiche condizioni di compatibilità organizzativa ed economica per le imprese, potranno essere esperiti.

A) Strumenti per favorire l’avvio e lo sviluppo dell’attività produttiva e dell’occupazione nelle "aree di crisi"

1) Nelle attività produttive esistenti o nei nuovi insediamenti nelle aree di cui trattasi possono essere introdotti orari di lavoro ridotti in una fascia compresa tra le 24 e le 32 ore con retribuzione corrispondente. L’orario di lavoro ridotto riguarderà i lavoratori nuovi assunti. In particolare:

a) l’orario 24/32 riguardante i lavoratori nuovi assunti nei nuovi insediamenti produttivi avrà prevalentemente carattere di stabilità;

b) l’orario 24/32 riguardante i lavoratori nuovi assunti negli insediamenti produttivi esistenti potrà assumere la caratteristica di orario di ingresso per un periodo non inferiore a 4 anni.

Accordi sindacali tra le imprese interessate e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria potranno definire, sia in rapporto ad esigenze indotte dalla competitività e dal mercato nel caso di nuovi insediamenti, sia in rapporto al "turn-over" fisiologico negli insediamenti esistenti, le condizioni e le modalità per l’opzione ad orario pieno.

2) Nell’ambito di accordi finalizzati a favorire l’inserimento di nuova occupazione a tempo indeterminato potranno essere previste gradualità temporalmente definite nella erogazione dei premi di produzione in cifra fissa di cui all’art. 16 del c.c.n.l. 20 luglio 1990.

B) Strumenti per favorire una gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche, ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale delle eccedenze occupazionali

1) Gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell’orario e della prestazione annua

In rapporto all’entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro ed alla omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le R.S.U. potranno concordare la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell’orario di lavoro utilizzando, sia per il personale giornaliero che per quello turnista:

– tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti;

– i residui individuali di ferie e riduzioni di orario non ancora godute;

– la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le quattro settimane.

2) Nuove ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà

L’eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni di orario, al di là delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente, presuppone un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti riduzioni retributive.

Il ricorso agli strumenti di incentivazione e sostegno offerti dalla legge attutisce l’onere economico per i lavoratori.

3) Interventi prComunicati Stampavi di riqualificazione

Nella logica di prevenire e creare le condizioni per contenere i fenomeni di eccedenza, le imprese e le R.S.U. possono avviare percorsi di riqualificazione di singoli lavoratori che hanno professionalità da riqualificare sia per l’impiego all’interno sia per quello eventualmente esterno all’impresa.

Le parti indicano lo strumento della trasformazione temporanea in part-time del rapporto di lavoro degli interessati, nella fase della riqualificazione, purché compatibile in termini organizzativi.

La conseguente riduzione retributiva può essere attenuata con iniziative di solidarietà in rapporto alle specifiche esigenze.

La scelta degli strumenti e la loro priorità sarà quella individuata a livello aziendale in relazione alle caratteristiche specifiche ed alle esigenze di equilibrio economico e degli assetti organizzativi.

Al di là degli strumenti a fronte delle specifiche eccedenze, una strategia di attenzione ai problemi dell’occupazione, nel rispetto della competitività delle imprese può, ad avviso delle parti, essere concretamente realizzata attraverso:

– la formazione e riqualificazione del personale;

– una gestione attenta dei fenomeni di ricorso al lavoro eccedente e straordinario mediante le innovazioni apportate all’art. 8 del contratto anche con l’utilizzazione del part-time e del contratto a termine, istituti questi particolarmente importanti sul fronte dell’occupazione e della soddisfazione di specifiche esigenze produttive;

– la finalizzazione ad iniziative temporanee sul fronte dell’occupazione, anche con interventi su regimi e quantità di orario, di quote dei premi di partecipazione, secondo intese da realizzare nell’ambito degli incontri per l’istituzione e l’aggiornamento dei premi stessi.

C) Contrattazione di secondo livello

Nell’ambito della contrattazione del premio di partecipazione:

– in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, le risorse rese disponibili dagli incrementi di produttività e redditività potranno essere destinate a riduzioni dell’orario di lavoro;

– le parti esamineranno la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai programmi di miglioramento della produttività e dell’andamento economico dell’impresa in direzioni funzionali all’occupazione.

* * *

Nell’indicare le scelte di cui sopra e nel ribadire l’autonomia del livello aziendale nel valutarne la praticabilità, le parti sono consapevoli della necessità di un’azione di orientamento e di aiuto nella soluzione di possibili problemi pratici e di interpretazione delle norme contrattuali e di legge.

A tal fine esse si impegnano, in sede di Osservatorio nazionale, ad esaminare le esperienze che dovessero essere realizzate e a diffonderne la conoscenza per far sì che a livello aziendale possano svilupparsi azioni coerenti con le linee strategiche e i percorsi sopra indicati.

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