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Rinnovo Parte Economica CCNL 6 dicembre 2007, CCNL

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Accordo 6 dicembre 2007

per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.

per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica,

delle fibre chimiche, dei settori ceramica e abrasivi, cere e lumini,

detergenza, dielettrici, dattilografici, elettrodi di carbone,

dei lubrificanti e del GPL

Parte VI

ASSISTENZA SANITARIA SETTORIALE – FASCHIM

Le parti, pur riconoscendo il principio della centralità del Servizio sanitario nazionale pubblico, confermando la volontà di effettuare all’interno del c.c.n.l. scelte socialmente responsabili, con accordo nazionale del 29 luglio 2003, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria settoriale “Faschim” la cui finalità è quella di contribuire alle spese sanitarie sostenute dagli iscritti e dal loro nucleo familiare, se iscritto.

A tale scopo le parti hanno convenuto la seguente regolamentazione.

1) Normativa

In materia di assistenza sanitaria si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo Statuto di Faschim e le relative disposizioni regolamentari.

All’atto dell’assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione su Faschim: brochure informativa, copia dello Statuto e del regolamento, modulo di iscrizione.

Fermo restando quanto previsto all’alinea successivo, possono iscriversi a Faschim con espressa manifestazione di volontà, tutti i lavoratori non in prova con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell’orario normale legale.

Possono iscriversi al Fondo i lavoratori con contratto di lavoro non a tempo indeterminato purché la durata del contratto, determinata o determinabile, sia pari o superiore ad un anno, anche per effetto di eventuali proroghe, al netto del periodo di prova.

Il lavoratore associato al Fondo potrà decidere di iscrivere in qualità di nucleo familiare il proprio coniuge, il proprio convivente e/o i figli fiscalmente a carico, nelle modalità ed entro i limiti previsti dallo Statuto di Faschim e dalle relative disposizioni regolamentari.

Il coniuge/convivente superstite dell’iscritto principale potrà rimanere iscritto al Fondo nel rispetto delle norme stabilite nello Statuto di Faschim e delle relative disposizioni regolamentari.

Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle parti a tutti i lavoratori.

2) Confluenze di altri settori

A seguito di appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. con le Organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell’area chimica, previo accordo delle fonti istitutive, potranno iscriversi al Fondo anche i lavoratori dei relativi settori. Tali accordi collettivi nazionali dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e la medesima contribuzione prevista per la generalità degli iscritti.

3) Permessi ed assemblee

Ai lavoratori componenti dell’Assemblea o del Consiglio di amministrazione di Faschim per la partecipazione alle riunioni di tali Organi vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni Assemblea/Consiglio.

L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.

In ogni unità lavorativa la R.S.U. potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un’ora, secondo modalità organizzative da convenire con la Direzione aziendale, per informare i lavoratori dell’andamento di Faschim. Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall’art. 59 del presente c.c.n.l. qualora le stesse, al momento dell’assemblea, risultassero esaurite.

4) Contribuzioni

Il contributo annuale a Faschim a far data dal 1º luglio 2008 è pari a:

– a carico delle imprese 216 euro annui da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di 54 euro;

– a carico dei lavoratori 72 euro annui da corrispondere al Fondo con rate mensili di 6 euro.

5) Nucleo familiare/Superstiti iscritti

In ragione delle diverse casistiche presenti, fermo restando il principio mutualistico cui il Fondo deve attenersi, le parti ritengono opportuno che il contributo per il nucleo familiare e per i superstiti iscritti venga determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo previo parere della Consulta delle parti istitutive.

In tale ambito il Consiglio di amministrazione dovrà valutare la possibilità di stabilire una contribuzione differenziata in ragione della numerosità dei componenti il nucleo familiare.

6) Forme di assistenza sanitaria aziendali in atto

Le parti sono impegnate per la confluenza di tutte le forme di assistenza sanitaria aziendali nel Fondo settoriale Faschim. A tale riguardo verranno assunte iniziative congiunte tra le parti a tutti i livelli e accordi quadro a livello nazionale finalizzati a facilitare la confluenza delle forme aziendali in Faschim.

In tale ottica le parti convengono che l’applicazione delle nuove contribuzioni potrà essere convenuta a livello aziendale nell’ambito dell’eventuale confronto propedeutico alla confluenza in Faschim.

Considerata la natura contrattuale dell’ammontare contributivo a carico delle imprese, i costi riconducibili alle forme di assistenza sanitaria aziendali non potranno essere inferiori così come non potranno essere cumulati a quelli previsti per Faschim.

La possibilità di confluenza in Faschim è estesa, a prescindere dalla data di costituzione della forma di assistenza sanitaria aziendale, anche a quei lavoratori le cui imprese entrano a far parte del settore, anche per effetto di operazioni societarie che coinvolgono imprese già appartenenti al settore (fusioni, incorporazioni), successivamente al 29 luglio 2003.

7) Clausola di salvaguardia

In assenza di una chiara legislazione nazionale e regionale in materia di Fondi sanitari settoriali, le parti si danno atto che il presente accordo e le norme previste dallo Statuto di Faschim rispettano gli impegni assunti in tema di diritti e obblighi attribuiti alle imprese e ai lavoratori con il c.c.n.l. 12 febbraio 2002 per la costituzione di un Fondo di assistenza sanitaria.

Le parti si danno atto altresì che, laddove subentrassero modifiche del quadro normativo nazionale e/o regionale che dovessero determinare oneri/costi aggiuntivi rispetto a quelli definiti e assunti nella fase di costituzione del Fondo e/o introdurre, comunque, vincoli che compromettano le finalità del Fondo stesso, si impegnano fin d’ora ad incontrarsi al fine di valutare l’impatto della nuova situazione ed ad assumere le conseguenti determinazioni all’interno delle seguenti opzioni:

a) ridefinire gli ambiti di operatività del Fondo;

b) ricercare soluzioni che consentano di realizzare, senza aggravio complessivo di oneri, la compatibilità degli oneri o dei vincoli sopravvenuti con gli impegni contrattualmente assunti;

c) avviare la procedura di scioglimento del Fondo come previsto dallo Statuto.

Il confronto tra le parti dovrà obbligatoriamente esaurirsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della modifica nazionale e/o regionale.

Ferma restando, con le modalità che saranno concordemente individuate, l’assunzione degli oneri derivanti dalla contribuzione ordinaria da parte delle imprese, laddove le parti non dovessero concordare su soluzioni adeguate alla situazione determinatasi, informeranno il Consiglio di amministrazione del Fondo di tale situazione affinché esso, con la procedura prevista dallo Statuto di Faschim, possa avviare lo scioglimento del Fondo.

Norma transitoria

Per il periodo 1º luglio 2008-30 giugno 2009 saranno iscritti a Faschim tutti i lavoratori per i quali non sia in atto una forma di assistenza sanitaria (Faschim o forma aziendale).

Per questo arco di tempo la contribuzione complessiva di iscrizione a Faschim (euro 216 + 72), per tutti gli iscritti, sarà a totale carico delle imprese.

Il periodo di “carenza” di 3 mesi previsto dall’art. 7 dello Statuto di Faschim, per i lavoratori di cui trattasi, sarà ridotto a 1 mese.

Per lo stesso periodo (luglio 2008-giugno 2009) sarà a carico delle imprese con forme di assistenza sanitaria aziendale, nel limite massimo di 6 euro mensili, l’eventuale contributo dovuto dai lavoratori.

Le imprese comunicheranno a Faschim gli estremi anagrafici dei lavoratori di cui trattasi entro il 30 aprile 2008.

A partire dal 1º luglio 2009 la contribuzione a Faschim sarà quella prevista al punto 4 della presente Parte VI.

Entro il 30 aprile 2009 tutti i lavoratori iscritti in forza della presente norma transitoria dovranno formalmente manifestare all’impresa (tramite il modulo che sarà predisposto da Faschim che dovrà essere consegnato dall’impresa ai lavoratori di cui trattasi entro il 31 marzo 2009), la volontà di confermare o rinunciare alla iscrizione a Faschim.

Entro il 31 maggio 2009 le imprese dovranno inviare a Faschim i moduli sottoscritti dai lavoratori.

La mancata manifestazione di volontà sarà equiparata a rinuncia volontaria ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Fondo (che prevede nel caso di uscita dal Fondo e successiva iscrizione un periodo di carenza di 12 mesi) e comporterà l’uscita dal Fondo, a tutti gli effetti, dal 1º luglio 2009.

Faschim fornirà alle imprese in tempo utile le necessarie istruzioni operative per adempiere agli impegni contrattuali di cui sopra.

Art. 16

(Elemento aggiuntivo della retribuzione cat. B)

A decorrere dal 1º gennaio 2008, al personale inquadrato ai sensi dell’art. 4 nella categoria B, tenuto conto della non applicabilità della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro eccedente e/o straordinario, verrà erogato un Elemento aggiuntivo della retribuzione pari ad euro 90.

L’E.a.r. di cui trattasi potrà essere assorbito dal superminimo individuale e non è cumulabile con il trattamento economico previsto dall’art. 8 per prestazioni eccedenti/straordinarie o con analogo trattamento.

Sistema di inquadramento per il settore abrasivi, lubrificanti e GPL

Le parti si danno atto che per tali settori continueranno a trovare applicazione le specifiche normative in materia di classificazione del personale riportate in allegato al vigente c.c.n.l., che pertanto non vengono innovate.

Con specifico riferimento ai settori lubrificanti e GPL le parti si impegnano ad avviare nel corso del 2008, una Commissione bilaterale che realizzi i necessari approfondimenti ed elabori una proposta organica che tenga conto delle specificità del comparto, da sottoporre alle parti in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Nuovi parametri contrattuali per i settori fibre e abrasivi

Le parti convengono che i parametri contrattuali da utilizzarsi a partire dal prossimo rinnovo contrattuale sono i seguenti:

Settore fibre chimiche

Categorie Nuovi parametri
220
175
150
142
122
100

Settore abrasivi

Categorie Nuovi parametri
220
175
150
137
117
100

Incrementi in euro del trattamento contrattuale

Settore chimico e chimico-farmaceutico

Cat. 01/01/2008 01/01/2009 01/10/2009 Totale
IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 52,00 19,00 52,00 18,00 12,00 116,00 37,00
A2 52,00 10,00 52,00 11,00 12,00 116,00 21,00
A3 52,00 8,00 52,00 9,00 12,00 116,00 17,00
B1 48,00 9,00 48,00 9,00 11,00 107,00 18,00
B2 48,00 6,00 48,00 6,00 11,00 107,00 12,00
C1 40,00 11,00 40,00 11,00 10,00 90,00 22,00
C2 40,00 8,00 40,00 8,00 10,00 90,00 16,00
D1 37,00 10,00 37,00 10,00 9,00 83,00 20,00
D2 37,00 7,00 37,00 7,00 9,00 83,00 14,00
D3 37,00 5,00 37,00 5,00 9,00 83,00 10,00
E1 33,00 8,00 32,00 8,00 6,00 71,00 16,00
E2 33,00 4,00 32,00 4,00 6,00 71,00 8,00
E3 33,00 2,00 32,00 2,00 6,00 71,00 4,00
E4 33,00 1,00 32,00 1,00 6,00 71,00 2,00
33,00 0,00 32,00 0,00 5,00 70,00 0,00

Settore fibre

Cat. 01/01/2008 01/01/2009 01/10/2009 Totale
IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 45,00 16,00 45,00 17,00 23,00 113,00 33,00
A2 45,00 8,00 45,00 8,00 23,00 113,00 16,00
A3 45,00 5,00 45,00 5,00 23,00 113,00 10,00
B1 40,00 9,00 40,00 9,00 22,00 102,00 18,00
B2 40,00 3,00 40,00 4,00 22,00 102,00 7,00
C1 35,00 8,00 35,00 9,00 19,00 89,00 17,00
C2 35,00 5,00 35,00 6,00 19,00 89,00 11,00
D1 30,00 10,00 30,00 10,00 18,00 78,00 20,00
D2 30,00 5,00 30,00 6,00 18,00 78,00 11,00
D3 30,00 3,00 30,00 3,00 18,00 78,00 6,00
E1 25,00 8,00 25,00 8,00 17,00 67,00 16,00
E2 25,00 2,00 25,00 2,00 17,00 67,00 4,00
E3 25,00 1,00 25,00 1,00 17,00 67,00 2,00
E4 25,00 1,00 25,00 0,00 17,00 67,00 1,00
25,00 0,00 25,00 0,00 17,00 67,00 0,00

Settore abrasivi

Cat. 01/01/2008 01/01/2009 01/10/2009 Totale
IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 42,00 12,00 42,00 12,00 19,00 103,00 24,00
B1 38,00 9,00 38,00 9,00 17,00 93,00 18,00
B2 38,00 6,00 38,00 5,00 17,00 93,00 11,00
C1 35,00 8,00 35,00 8,00 14,00 84,00 16,00
C2 35,00 6,00 35,00 6,00 14,00 84,00 12,00
C3 35,00 5,00 35,00 5,00 14,00 84,00 10,00
D1 30,00 11,00 30,00 10,00 12,00 72,00 21,00
D2 30,00 5,00 30,00 6,00 12,00 72,00 11,00
D3 30,00 3,00 30,00 4,00 12,00 72,00 7,00
E1 27,00 7,00 28,00 6,00 10,00 65,00 13,00
E2 27,00 2,00 28,00 2,00 10,00 65,00 4,00
E3 27,00 1,00 28,00 0,00 10,00 65,00 1,00
27,00 0,00 28,00 0,00 9,00 64,00 0,00

Settore lubrificanti e GPL

Liv. 01/01/2008 01/01/2009 01/10/2009 Totale
Q1 75,00 74,00 16,00 165,00
Q2 67,00 66,00 15,00 148,00
61,00 60,00 14,00 135,00
56,00 56,00 13,00 125,00
50,00 49,00 12,00 111,00
47,00 47,00 11,00 105,00
42,00 42,00 10,00 94,00
39,00 39,00 9,00 87,00
38,00 38,00 8,00 84,00
35,00 35,00 7,00 77,00
32,00 32,00 6,00 70,00

 

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