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Appendice 15
Personale non soggetto a limitazione di orario –
Comunicato congiunto Federchimica, Farmindustria, FULC
sui lavori dell’Osservatorio del 10 dicembre 1998
Le parti, nel corso dell’incontro del 10 dicembre 1998, come previsto dalla Dichiarazione congiunta all’art. 30 del vigente contratto, hanno esaminato i possibili riflessi sul personale non soggetto a limitazione d’orario delle modifiche adottate con il rinnovo contrattuale in materia di orario di lavoro.
Dall’esame è emersa una convergenza di valutazioni su quanto segue:
– il diritto di fruire dei riposi di cui all’art. 10 è espressamente riconosciuto dal contratto a tutti i lavoratori;
– per tutti i lavoratori deve poter trovare applicazione l’art. 7 del c.c.n.l. con il possibile ricorso a tutti i regimi di orario richiesti dalle necessità aziendali;
– l’art. 7 consente la diversificazione dei regimi di orario tra reparti o tra gruppi di lavoratori, ritenuta necessaria e/o opportuna;
– la scelta di un particolare regime di orario deve consentire l’effettiva fruizione della riduzione della prestazione conseguente all’applicazione dei riposi di cui all’art. 10;
– per i lavoratori non soggetti a limitazione d’orario, laddove non sia verificabile l’effettiva fruizione o non siano state individuate specifiche soluzioni aziendali, si ritiene che una distribuzione dei riposi previsti dall’art. 10 “per gruppi di ore” – la cui entità tenga conto dell’integrazione dei lavoratori con il complesso dell’attività aziendale e sia coerente con la prestazione annua contrattualmente convenuta – possa rappresentare una soluzione funzionale allo spirito della norma. Restano ovviamente salve le modalità di distribuzione dei riposi di cui all’art. 10 definite nel passato in caso di regimi di orari inferiori alle 40 ore settimanali.