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Art. 60 Permessi Cariche Sindacali Istituti Sindacale

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Art. 60

(Permessi per cariche sindacali)

Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali e provinciali ad esse aderenti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi per l’espletamento delle loro funzioni.

Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 7 giornate all’anno per ciascun lavoratore. Il permesso deve venire espressamente richiesto dalle Organizzazioni dei lavoratori interessate con lettera indirizzata all’Associazione provinciale dei datori di lavoro e per conoscenza all’impresa.

L’appartenenza agli organi di cui al 1º comma e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni competenti dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all’impresa interessata.

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