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Art. 58 Rappresentanza Sindacale Istituti Sindacale

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Capitolo XI

ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

Art. 58

(Rappresentanza sindacale unitaria)

1. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina della elezione ivi prevista. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle restanti Associazioni previste al punto 4, Parte seconda, del richiamato accordo interconfederale.

2. La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.

Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all’unità lavorativa.

3. Il numero dei componenti la R.S.U., fatte salve condizioni più favorevoli previste da accordi collettivi in atto, è pari a:

– 3 componenti nelle unità da 16 a 100 dipendenti;

– 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;

– 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;

– 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;

– 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;

– 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;

– 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;

– 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;

– 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;

– 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;

– 30 componenti nelle unità lavorative di maggiori dimensioni.

I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni salvo le ipotesi di decadenza previste dall’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale territoriale competente.

4. Nelle unità lavorative con almeno 9 componenti la R.S.U., per i rapporti con la Direzione aziendale, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti. L’elezione avviene a voto palese sulla base della rappresentatività di ogni Associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le Associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella R.S.U.

5. La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al c.c.n.l. 20 luglio 1990 e i suoi componenti subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. – anche degli operatori di vendita – di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato nell’ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/1970.

Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione industriale territoriale.

6. Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all’unità lavorativa. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la R.S.U. nell’esercizio dei compiti da essa svolti. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell’art. 23 della legge n. 300/1970.

Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti, considerata la congruità e rilevanza dei compiti assegnati alla R.S.U., i componenti della stessa disporranno di un monte ore annuo pari a due ore per ogni dipendente in forza all’unità.

Le Organizzazioni sindacali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL, per lo svolgimento della loro attività associativa all’interno delle unità lavorative, disporranno di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz’ora per ogni dipendente in forza all’unità. Tali permessi, di norma, saranno usufruiti mediante i componenti la R.S.U. espressamente delegati dalle citate Associazioni.

Ferma restando la fruizione attraverso i componenti la R.S.U. delegati, nelle unità lavorative nelle quali sia stato riconosciuto al Consiglio di fabbrica un monte ore eccedente le due ore annue per dipendente, tale eccedenza, dedotta la quota eventualmente occorrente per garantire ai componenti la R.S.U. i permessi previsti dall’art. 23 della legge n. 300/1970, sarà ripartita in ugual misura tra R.S.U. e FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL.

Eventuali agibilità/permessi previsti in sede aziendale per la Commissione ambiente restano comunque salvi a favore di tale Commissione.

I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. o dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., indicando il nominativo del beneficiario.

Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.

7. Salvo quanto diversamente disposto dal presente c.c.n.l., le Associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge n. 300/1970, dal presente c.c.n.l. e da accordi collettivi in atto.

8. Nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dall’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all’unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della R.S.U., permessi per i componenti la R.S.U., diritto di informazione, ecc.). Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all’esterno dell’unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati. Per gli operatori di vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, le soluzioni aziendali terranno conto di quanto previsto all’art. 67 del c.c.n.l. 20 luglio 1990.

9. Le operazioni connesse con l’elezione della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze di lavoro. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall’accordo interconfederale.

10. Le parti, secondo quanto previsto al punto 4 della Parte VII promuoveranno interventi formativi congiunti nei confronti delle R.S.U. in tutti gli ambiti utili a fornire gli strumenti formativi necessari per uno svolgimento della loro funzione in linea con le previsioni contrattuali. Nell’ambito delle intese che potranno essere realizzate in merito a livello aziendale, saranno definite, anche in relazione al monte ore disponibile, le modalità di partecipazione delle R.S.U. agli interventi formativi di cui trattasi.

11. A livello aziendale, nell’ambito delle linee-guida predisposte dall’OBC, saranno concordate specifiche iniziative formative rivolte alle R.S.U.

Nota a verbale

Con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/1985 sul riconoscimento giuridico dei quadri, le imprese danno atto che nella R.S.U., costituita ai sensi del presente articolo, si identifica anche la rappresentanza dei lavoratori con tale qualifica.

Chiarimenti a verbale

1) Le variazioni occupazionali dell’unità lavorativa, comportanti un diverso numero di componenti la R.S.U. ai sensi del punto 3 del presente articolo, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.

2) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

Dichiarazione FULC

In relazione alla disciplina dell’elezione della R.S.U. di cui all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, le Associazioni sindacali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL richiamano le norme regolamentari di cui all’apposita intesa definita tra le stesse.

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