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Art. 41
(Trattamento per maternità e paternità)
Ferme restando le disposizioni legislative vigenti a tutela e sostegno della maternità e paternità, il presente articolo disciplina i trattamenti da corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori durante i periodi di assenze per maternità, paternità o congedi parentali.
Le imprese non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
La lavoratrice in congedo di maternità o, in alternativa, il lavoratore in congedo di paternità riceveranno, inoltre, un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi cinque mesi di assenza.
Limitatamente ai periodi di congedo di maternità o, in alternativa, al congedo di paternità, sarà anticipato ai lavoratori il trattamento a carico dell’INPS a condizione che sia recapitata direttamente all’impresa l’indennità liquidata dall’Istituto assicuratore.
Ferma restando la maturazione del t.f.r. secondo i criteri di legge, le assenze dal lavoro per maternità, paternità o per congedi parentali entro i primi due anni di vita del bambino sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di nove mesi.
Le imprese, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 53/2000 e delle opportunità ivi contenute, potranno promuovere l’assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità, paternità o per congedi parentali attraverso percorsi informativi e formativi che saranno individuati a livello nazionale.
Per quanto concerne i lavoratori genitori di minori con handicap, si richiamano le disposizioni previste all’art. 33 della legge n. 104/1992.