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Art 23 Trasferimento, CCNL Chimico Farmaceutico

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Art. 23 – Trasferimento

II lavoratore non può essere trasferito da un’unita produttiva a un’altra o da una sede di lavoro ad un’altra se non per comprovate ra­gioni tecniche, organizzative e produttive.

II trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.

II lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conse­guenza l’effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trat­tamento goduto precedentemente escluse quelle indennità e compe­tenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari presta­zioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce in­vece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. II lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimen­to ha diritto al preavviso.

Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per s6 e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti en­tro il 3° grado ed affini entro il 2°), nonch6 il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari’ (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei li­miti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’im­presa.

E’ anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità di trasferta di cui al punto d) del precedente articolo 22.

Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, un’indennità di trasferimento commisurata alla meta della normale retribu­zione mensile (paga o stipendio che andrà – in via normale – a perce­pire nella nuova residenza); quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennità e commisurata a un’intera retribuzione normale men­sile.

Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispon­dere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto re­golarmente registrato, o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.

Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e trasporto.

Chiarimento a verbale

Si chiarisce che con l’espressione “effettivo cambio di domicilio” non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conse­guente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessaria­mente risultare anche agli effetti anagrafici.

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