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Art. 23 – Trasferimento
II lavoratore non può essere trasferito da un’unita produttiva a un’altra o da una sede di lavoro ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
II trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
II lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. II lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto al preavviso.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per s6 e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°), nonch6 il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari’ (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’impresa.
E’ anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità di trasferta di cui al punto d) del precedente articolo 22.
Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, un’indennità di trasferimento commisurata alla meta della normale retribuzione mensile (paga o stipendio che andrà – in via normale – a percepire nella nuova residenza); quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennità e commisurata a un’intera retribuzione normale mensile.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e trasporto.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che con l’espressione “effettivo cambio di domicilio” non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.