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Art. 13
(Riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro) (1)
A) I lavoratori hanno diritto di godere annualmente 5 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall’accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le 5 ex festività.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semi-continue” (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 5 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
a) lavoratori giornalieri e turnisti 2 x 5 e 2 x 6:
– 40 ore ex accordo interconfederale 22 gennaio 1983;
– 20 ore ex c.c.n.l. 6 dicembre 1986;
– 8 ore ex c.c.n.l. 20 luglio 1990;
b) lavoratori turnisti 3 x 5 e 3 x 6:
– 40 ore ex accordo interconfederale 22 gennaio 1983;
– 24 ore ex c.c.n.l. 6 dicembre 1986;
– 12 ore ex c.c.n.l. 20 luglio 1990.
I riposi e la riduzione dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle imprese.
B) I riposi e le riduzioni di orario previste al presente articolo, fatti salvi il disposto di cui al 2º comma della precedente lett. A) e quanto previsto dal par. 1, 1º comma, della Parte VII – Formazione, sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all’art. 8.
Nota a verbale
Per gli operatori di vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, l’utilizzo della riduzione di orario avverrà in ragione di gruppi di 8 ore per una giornata o gruppi di 4 ore per mezza giornata.
(1) Per i settori ceramica e abrasivi l’articolo è sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIII del presente contratto.
Per i settori lubrificanti e GPL l’articolo è sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.